PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2023

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  15-05-2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE 16-05-2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA 1° trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­res­si.

Versamento IVA 1° trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­res­si.

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dal­la dichiarazione per l’anno 2022, devono ver­­sa­re la ter­za rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di aprile 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di apri­le 2023 sui redditi di lavoro dipendente e as­similati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­­­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, feb­bra­io, marzo e apri­­le 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impos­ta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2023.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il   versamento della        prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2023.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vu­ta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per ar­ti­­giani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
  • con applicazione dei previsti interessi.

 SCADENZA DEL  25-05-2023

 Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie presentano in via telematica all’Agenzia del­­le En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2023, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica

I soggetti che, nel mese di aprile 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile 2023, appositamente contrassegnati, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 31-05-2023

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali possono avvalersi della fa­col­tà di estromissione agevolata dall’ambito imprendito­riale dei beni immobili strumentali:

  • posseduti al 31.10.2022;
  • con effetto dall’1.1.2023.

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il lo­ro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella mi­sura dell’8%, da versare:

  • per il 60%, entro il 30.11.2023;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.6.2024.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2022 al 30.11.2022:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via te­lematica, i modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento ope­­­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­dele pre­­­sentazione delle dichiarazioni re­la­ti­ve al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insuf­fi­cien­­ti o tardivi versa­men­ti del 2021 e degli anni pre­­ce­­denti.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2023.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­me­stre gen­naio-marzo 2023;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­­mobili con decorrenza inizio mese di mag­gio 2023 e al pa­ga­mento della relativa imposta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­­novi e le annualità di contratti di locazione con de­cor­renza inizio mese di maggio 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

 

 

 

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