Area Riservata

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 216

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

(GU n.303 del 30-12-2023)

In vigore dal 31-12-2023

Mirandola, lì 2 gennaio 2024

Art. 1 Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[1], le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro[2].

3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3[3], convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 2 Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 3 Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Art. 4 Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera

a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

4. Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1[4].

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

Art. 5 Abrogazioni

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[5], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.


[1] aliquote per scaglioni di reddito precedenti la modifica:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

[2] Precedente formulazione della lettera a) comma 1 art. 13:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

[3] Art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro.

[4] ALLEGATO 1

Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

[5] L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, abrogato dal presente decreto, conteneva la disciplina della agevolazione fiscale «Aiuto alla crescita economica (ACE)».

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024

Mirandola, lì 2 gennaio 2024

Sintesi

Con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 è stato approvato il bilancio dello Stato per il 2024 e il piano finanziario per il triennio 2024-2026. Essa comprende diverse disposizioni che influenzano vari settori, tra cui l'edilizia abitativa, il lavoro dipendente, la fiscalità, la tassazione su determinati beni e servizi, il settore turistico-alberghiero, le tasse sulle transazioni finanziarie, la riscossione fiscale e le agevolazioni fiscali per determinate operazioni.

Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni:

Mutui prima casa: Estensione fino al 31 dicembre 2024 del regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, permettendo a determinate categorie prioritarie di ottenere una copertura fino all'80% della quota capitale.

Esonero parziale dai contributi previdenziali: Si riconosce un'esenzione del 6% dalla quota dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Esclusione dal reddito imponibile: Sono previste esenzioni fiscali per beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente (fringe benefits), alzando i limiti di esenzione e includendo alcune spese.

Detassazione dei premi di risultato: Si riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF per premi e somme erogate nel 2024.

Canone di abbonamento alla televisione: Si riduce la tassa annua per l'abbonamento televisivo per il 2024 da 90 a 70 euro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per dipendenti di strutture turistico-alberghiere: Si prevede un trattamento integrativo speciale per i lavoratori in determinati settori turistici.

Plastic tax e sugar tax: Si posticipa l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.

Modifiche alle aliquote IVA: Si modificano le aliquote IVA su alcuni prodotti, compresi prodotti igiene femminile, prima infanzia e pellet.

Contratti di finanziamento veicoli: Si introducono disposizioni relative alla distribuzione e conclusione di contratti di finanziamento per veicoli da parte di distributori autorizzati.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni: Si riaprono i termini per rideterminare i valori di acquisto di determinati beni, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico: Si stabiliscono misure per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico.

Regime fiscale delle locazioni brevi e delle plusvalenze immobiliari: Si modificano le aliquote fiscali per la locazione breve e si introducono disposizioni sulle plusvalenze immobiliari.

Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: Si consente agli esercenti attività d'impresa di adeguare le esistenze iniziali dei beni al 30 settembre 2023.

Misure sul versamento unitario e la compensazione; costi di riscossione: Si introducono modifiche sul versamento unitario, la compensazione dei crediti, e i costi di riscossione.

Di seguito, un commento più ampio delle disposizioni in materia tributaria contenute nella legge di Bilancio 2024, elaborate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Commi da 7 a 13

(Mutui prima casa)

Le norme prorogano, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non

superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

Comma 15

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Le norme riconoscono in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Commi 16 e 17

(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

Le norme prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste:

 nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

 nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche

la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Comma 18

(Detassazione dei premi di risultato)

Le norme estendono ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).

Comma 19

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

Le norme riducono da 90 a 70 euro annui per l’anno 2024 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Commi da 21 a 25

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Le norme prevedono, al comma 21, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 22 precisa come requisiti di accesso al trattamento previsto, essere lavoratori dipendenti nel settore privato ed essere titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2023, a 40.000 euro. Il comma 23 prevede che il trattamento sia riconosciuto dal sostituto di imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023. Il sostituto di imposta, ai sensi del successivo comma 24, compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Comma 44

(Plastic tax e sugar tax)

La norma, modificando i commi 652 e 676 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax.

Comma 45

(Aliquote IVA prodotti igiene femminile e prima infanzia)

La norma riporta al 10 per cento l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria sui seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023. Viene pertanto aggiornata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Comma 46

(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

La norma, introdotta al Senato, proroga ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione, dal 22 per cento al 10 per cento, dell’aliquota IVA per la cessione dei pellet prevista dal comma 73 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Comma 47

(Contratti di finanziamento veicoli)

La norma, introdotta al Senato, introduce un nuovo comma 6-bis all’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022 che reca disposizioni in materia di distribuzione automobilistica.

In particolare, si prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 141 del 2010, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati (nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri) in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori, anche se ricondotti allo schema di contratto di agenzia o di commissione.

Commi 52 e 53

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

Le norme riaprono i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota al 16 per cento, da applicare sul maggior valore. Nello specifico la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione è fissata al 1° gennaio 2024 ed è fissata al 30 giugno 2024 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Comma 59

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

La norma modifica l’articolo 68 del DPR n. 917 del 1986 al fine di introdurvi il comma 2-bis il quale prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67), diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (di cui all’articolo 68, comma 4 TUIR), per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni in esame si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

Commi da 60 a 62

(Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)

Le norme prevedono che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d’intesa, realizzino la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico (comma 60).

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. L’Agenzia delle entrate e l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 61 e 62).

Commi da 63 a 67

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

La norma modifica il regime fiscale delle locazioni brevi disciplinato dall’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, si prevede, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta da parte delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, i quali esercitino l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del d.lgs.  n. 23 del 2011, l’innalzamento dal 21 al 26 percento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta. L’innalzamento dell’aliquota non opera limitatamente ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Si prevede, inoltre, che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto.

Sono, inoltre, modificati gli articoli 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, al fine di aggiungere tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento. Le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni precedenti affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

Commi da 78 a 85

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR)

La norma riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

L’adeguamento può essere effettuato: attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi; mediante la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

In caso di eliminazione dei valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

- dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;

- di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato come sopra detto ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sopra descritte sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Commi 86 e 87

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

La norma dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Comma 88

(Ritenuta bonifici)

Le norme modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aumentando, a decorrere dal 1° marzo 2024, dall’8 per cento all’11 per cento l’aliquota della ritenuta che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d’imposta, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Commi 89 e 90

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

La norma, modificando l’articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Comma 91

(Modifiche all’IVIE e all’IVAFE)

La norma eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero - dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Comma 92

(Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi)

Le norme introducono delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in materia di:

 atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società [lettera a)];

 redditi rientranti nella categoria redditi diversi [lettera b)];

 plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi [lettera b)].

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 9, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di determinazione dei redditi e delle perdite, il quale dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.

La lettera b) modifica l’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale ovvero includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

La lettera c) stabilisce che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Commi da 94 a 99

(Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione)

La norma apporta una serie di modificazioni all’articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare:

- si modifica il comma 49-bis del predetto articolo 37 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL;

- si aggiunge, al suddetto articolo 37, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma, della legge n. 212 del 2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate;

- si dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni;

- è soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Le suddette disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In particolare, si prevede che:

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata: dai datori di lavoro  non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Si rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la definizione dell’entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni precedenti e le relative modalità di attuazione.

Si prevede infine che i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività.

Commi da 101 a 111

(Misure in materia di rischi catastrofali)

La norma dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui alla presente disposizione.

Comma 408

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna)

Normativa vigente. Il comma 764 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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