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PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di febbraio 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA 10-02-2025

Presentazione domande per il “bonus pubblicità

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

  • relativa agli investimenti in campagne pubb­lici­tarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e perio­dica, anche on line, effettuati nel­l’an­no 2024;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli ana­loghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

SCADENZA 15-02-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di gennaio 2025 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di gennaio 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di im­porto non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE 17-02-2025

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;

con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento IVA quarto trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem­­­bre 2024;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi, al netto dell’eventuale acconto.
  •  
  • Versamento ritenute e addizionale

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di gen­naio 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen­­naio 2025 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­nomo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2024.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5 al 31.12.2024 possono comunicare all’Agen-zia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

applicarla in relazione all’intero anno 2025;

presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 e versate entro il 17.2.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025. 

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2024.

Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto

­­previdenziale per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2025.

Versamento in autoliquidazione 2024/2025 dei pre­mi INAIL:

in unica soluzione;

oppure, in caso di opzione per il versamento ra­tea­­le, della prima delle previste 4 rate, sen­­­za mag­giorazione di interessi.

SCADENZA DEL 25-02-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2025, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2025, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2025, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 28-02-2025

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024.

In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2024, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2025:

ove permangano i requisiti;

salvo espressa rinuncia del beneficiario.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2024;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025). 

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2024 e IRAP 2024, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati relativi alla fornitura di documenti fi­sca­li, con riferimento all’anno 2024;
  • direttamente o avvalen­dosi degli interme­dia­ri abi­­­litati.

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.

Registrazione cumulativa contratti di affitto e terreni

I soggetti che, nel 2024, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

effettuare la loro registrazione cumulativa;

versare la relativa imposta. 

Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assol­vimen­to del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono pre­sen­tare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione conte­nente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2024, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2024;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2025.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.

Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2025.

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2024;
  • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

al Ministero della Cultura, in via telematica;

in relazione ai costi sostenuti per le opere distri­buite o commercializzate nell’anno 2024.

SCADENZE DEL 03-03-2025

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui sca­denza del termine era il 2.12.2024, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta del-l’1,39%, oltre agli in­teressi legali.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di feb­bra­io 2025 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di febbraio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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