Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE 10-04-2025

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2024:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­ta­dinan­za diversa da quella italiana, che abbiano resi­denza fuori dal territo­rio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Presentazione domande per il cinque per mille

  1. Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscri­zio­ne nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
  2. in caso di prima iscrizione;
  3. oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;
  4. oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco perma­nente pubbli­cato sul sito dell’Agenzia delle Entra­te il 12.3.2025.
  • Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei sog­get­ti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­­ce­dente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco permanente 2025 pubbli­cato sul sito del CONI.

       A seguito della stipulazione di un’apposita conven­zio­ne con l’Agenzia delle Entrate,   l’applicativo per l’iscri­zione del­le associazioni sportive dilettantistiche è di­spo­nibile sia sul sito del CONI, mediante un colle­ga­mento con il sito del­l’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

  • Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la do­manda di accreditamento per concorrere alla ripar­ti­zio­ne del cinque per mille dell’IRPEF:
  • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
  • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

             La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

SCADENZA 11-04-2025

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 26.8.2024 all’11.10.2024 (quarto periodo di incentivazione).

SCADENZA 15-04-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di marzo 2025 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di marzo 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­razione.

SCADENZE 16-04-2025

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2024, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della quarta delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di marzo 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mar­zo 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­mila­ti.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio, feb­bra­­io e marzo 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­tura nel trimestre gennaio-marzo 2025.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2025.

SCADENZE DEL 22-04-2025

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o an­nual­­men­te, devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te le ope­ra­zioni in contanti legate al turismo, effet­tuate nel 2024:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­­tadi­nan­za diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­­za fuori dal territorio ita­liano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­litati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gen­naio-marzo 2025.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

SCADENZA 28-04-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie presentano in via telematica all’Agenzia del­­le En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2025, in via obbliga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di marzo 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io, febbraio e mar­zo 2025, appositamente contrassegnati, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA 29-04-2025

Ricorso contro le nuove rendite di terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2024, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;
  • oppure presentare istanza di autotutela.

SCADENZE 30-04-2025

Presentazione domanda per la riammissione alla “rottamazione-quater dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”), ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, possono presentare all’A­genzia delle Entrate-Riscossione domanda per essere riammessi alla definizione.

In caso di accoglimento della riammissione, il versamento degli importi dovuti potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
  • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2025.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 rispettivamente entro il 17.2.2025 e il 17.3.2025, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen­dosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2025 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • mediante la compilazione del quadro VG della di­chia­razione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025).

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA rela­tiva al 2023 (modello IVA 2024);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli inte­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni in­te­­gra­­tive.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2025;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia del­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­­li­tati. 

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2024 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con mo­da­lità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia del­le Entrate 2.12.2014 n. 106.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gen­naio-marzo 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

  • Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2024 al 31.10.2024:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via te­lematica, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento ope­­­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­dele pre­­­sentazione delle dichiarazioni re­la­ti­ve al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insuf­fi­cien­­ti o tardivi versa­men­ti del 2023 e degli anni pre­­ce­­denti.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zione;
  • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2025 e al paga­mento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Comunicazioni dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

  • intervenute nell’anno 2024;
  • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elet­trica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2024;
  • devono essere effettuate in via telematica (diret­ta­men­te oppure, ove previsto, avvalendosi degli inter­mediari abilitati).

Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

  • che rappresenti adeguatamente la situazione pa­­tri­­­mo­niale, economica e finanziaria dell’ente, di­stin­­guendo le attività direttamente connesse da quel­le istituzionali;
  • in relazione all’anno 2024.

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

  • dal quale devono risultare le entrate e le spese re­la­tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • in relazione all’anno 2024.

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

  • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concor­ro­no a formare il reddito imponibile;
  • in relazione all’anno 2024.

Correzione elenchi cinque per mille

  1. Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­­men­­te competente la correzione degli errori con­te­­nuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della riparti­zione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­genzia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito del­le domande presentate entro il 10.4.2025.
  2. Gli enti iscritti Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Mi­nistero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti be­ne­ficia­ri della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pub­blicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.

Versamento contributi revisori enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta del­l’E­len­­co, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.

A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’in­serimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2025, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa.

L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata:

  • anche dall’1.9.2025 al 31.10.2025;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risor­se (pari a 40 milioni di euro annui).

SCADENZA DEL 5-5-2025

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2025, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa.

L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata:

  • anche dall’1.9.2025 al 31.10.2025;

ferma restando la disponibilità delle relative risor­se (pari a 40 milioni di euro annui).

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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