Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-09-2022

Presentazione domande per il “Buono Fiere”

Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:

  • di concessione del “Buono fiere”, in relazione alle spese sostenute per la partecipazione alle ma­nifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;
  • tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 14-09-2022

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.6.2023;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

SCADENZE DEL 15-09-2022

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2022 e le schede per la de­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima

 della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022, direttamente o tra­mi­te un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-09-2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con ap­pli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022.

Versamento rata saldo Iva 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ago­sto 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ago­sto 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad agosto 2022.

SCADENZE DEL 21-09-2022

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­­­sa­men­to, con la mag­­giorazione dello 0,4%, del­le im­­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2021;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, con la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2020;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­­­ca­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tui­ta.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono appli­ca­bi­li gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono ef­fet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­samento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del di­rit­to an­nuale alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 21.9.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­mente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­­­­sferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 22.8.2022, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 20.11.2022, comporta l’ap­­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,67%, ol­tre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l’applicazione della san­zio­ne ridotta del 3,75%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2022, per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (en­tro il 28.9.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.

SCADENZA DEL 22-09-2022

Domande agevolazioni imprese settore creativo

Le imprese del settore crea­tivo possono iniziare a pre­sen­tare, a par­­tire dalle ore 10.00, le domande:

  • di concessione di un contributo a fondo perduto per interventi di promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori;
  • utilizzando la procedura informatica messa a di­spo­sizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), se­zione “Fondo imprese creative”.

Le domande possono essere presentate fino ad esau­ri­mento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 25-09-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2022, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di lu­glio e agosto 2022, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 27-09-2022

Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori

I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipen­dente e di lavoro au­to­nomo prodotti in Italia, re­la­tivi al periodo d’imposta 2021, per esercitare la facoltà di pro­lungare la durata del regime agevolato che si è concluso entro il 31.12.2021, in presenza delle previste condizioni.

Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applica­zione dell’agevolazione al da­tore di lavoro, mediante una richiesta scritta.

SCADENZA DEL 28-09-2022

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2023;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

SCADENZE DEL 30-09-2022

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

  • l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

  • entro il 16.12.2022, in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre aprile-giugno 2022;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.

Con l’art. 3 co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente sca­den­­za del 16 settembre.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di sog­giorno e al con­tributo di soggiorno:

  • con riferimento agli anni 2020 e 2021;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.

Il precedente termine del 30.6.2022 è stato così differito per effetto dell’art. 3 co. 6 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

  • alla Direzione generale biblioteche e istituti cul­tu­rali del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande credito d’imposta per le edicole

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­tore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e pe­riodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferi­mento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • da redigersi sui modelli predisposti dal mede­si­mo Dipartimento e corredata dalla documen­ta­zione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­no­mia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese veterinarie soste­nu­te nel primo se­me­stre 2022;
  • riguardanti gli animali legalmente detenuti a sco­­po di com­pagnia o per la pratica sportiva.

Presentazione modelli 730/2022 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022:

  • ad un professionista abilitato (dottore com­mer­cia­­lista, esperto contabile o consulente del lavo­ro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­via delega) o del modello “ordinario” (even­­­­tual­mente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri de­­du­ci­bili o detraibili) per il rilascio del visto di con­for­mi­tà e alla scheda per la scelta della desti­na­zio­ne del­l’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’im­posta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È possibile utilizzare il modello 730/2022 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

Presentazione modelli 730/2022 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022:

  • al sostituto d’imposta che ha comu­ni­cato, en­tro il 15.1.2022, l’intenzione di prestare assi­sten­za fi­sca­le diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­­via delega) o del modello “ordinario” già com­­­­pilato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della desti­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Presentazione diretta modelli 730/2022

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF.

Il modello 730/2022 può essere presentato diretta­men­te anche:

  • in forma congiunta;
  • in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad ef­fettuare i relativi conguagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2022 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2022 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2022 e le schede per la de­­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2023.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2024.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro del­l’U­nio­­­ne europea in relazione a beni e servizi ivi ac­qui­stati o importati nel 2021;
  • in via telematica.

Rimborso IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2021:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati co­mu­­nitari, al soggetto competente del proprio Sta­to, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Nor­­ve­gia o Israele, al Centro operativo di Pescara del­l’A­­­gen­zia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

Rimborso IVA ai soggetti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importa­zio­ni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2021.

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2021 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­ti pre­visti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscri­zione negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazio­ni di promozione sociale (APS), se non incluse nel­l’elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento, tramite il portale del RUNTS:

  • entro il 31.10.2022;
  • senza applicazione di sanzioni.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di set­tem­bre 2022 e al paga­mento della rela­tiva im­po­sta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di settembre 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fattura elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia com­plessivamente superio­re a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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