Area Riservata

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di agosto 2023
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 11-08-2023
Domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
• per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;
• utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, unitamente ai previsti allegati;
• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in¬vestimenti2023@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 21-08-2023
Domande contributi energia per enti del Terzo settore
Gli enti del Terzo settore (ETS), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS, le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le aziende di servizi alla persona (di cui al DLgs. 207/2001) e le IPAB, che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, in regime residenziale o semi-residenziale, in favore delle persone con disabilità o degli anziani, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di contributo:
• a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
• tramite la piattaforma informatica “Contributo energia”, accessibile, previa registrazione, dal sito di Invitalia (www.invitalia.it);
• utilizzando gli schemi di domanda approvati dal DPCM 19.7.2023.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Versamento rata saldo IVA 2022
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap¬plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
• la seconda rata, se la prima rata è stata ver¬sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal¬di e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo¬delli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
• la terza rata, se la prima rata è stata versata en¬tro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi;
• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.

Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2023 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2023.

La comunicazione non riguarda:

• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de¬vono:

• liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2023;
• versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

Versamento IVA secondo trimestre 2023
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opziona¬le trimestrale devono:

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2023;
• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

Versamento IVA secondo trimestre 2023
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2023;
• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

• le ritenute alla fonte ope¬rate nel mese di luglio 2023;
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:
• dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
• con applicazione dei previsti interessi.

Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
• in relazione agli apparecchi e congegni installati a lu¬glio 2023.

SCADENZA DEL 25-08-2023

Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
• relativi al mese di luglio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di luglio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
• i modelli relativi al mese di luglio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen¬hi relativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-08-2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2023
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
• del saldo IRAP per l’anno 2022;
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versa¬mento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
• la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 30.8.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
• la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilan¬cio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
• l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.8.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
• relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
• unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
• se effettuato entro il 30.10.2023 (in quanto il 29.10.2023 cade di domenica), comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;
• se effettuato dopo il 30.10.2023 ed entro il 30.11.2024, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (en¬tro il 28.9.2023 o il 18.10.2023 se si poteva beneficiare della proroga al 20.7.2023), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2023 o il 18.10.2023 ed entro il 30.11.2024), oltre agli interessi legali.

Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo¬delli REDDITI 2023:

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
• la terza rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.

Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
• non soggetti ad accisa;
• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mananza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

• la documentazione comprovante l’avvenuto perfezi¬namento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022 n. 155;
• al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 2.5.2022 al 10.6.2022 (primo periodo di incentivazione).

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL  11-04-2023

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2022:

La comunicazione deve avvenire:

Presentazione domande per il cinque per mille

Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscri­zio­ne nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

Presentazione domande per il cinque per mille Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei sog­get­ti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

A seguito della stipulazione di un’apposita conven­zio­ne con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscri­zione delle associazioni sportive dilettantistiche è di­spo­nibile sia sul sito del CONI, mediante un colle­ga­mento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

Presentazione domande per il cinque per mille

Gli enti già iscritti nel RUNTS devono presentare la do­manda di accreditamento per concorrere alla ripar­ti­zio­ne del cinque per mille dell’IRPEF:

La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

SCADENZA DEL  13-04-2023

Ricorso contro le nuove rendite dei terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2022, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

SCADENZE DEL  17-04-2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2022, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute ope­ra­te nei mesi di dicembre 2022, gennaio, feb­bra­io e marzo 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impos­ta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL  20-04-2023

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o an­nual­­men­te, devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te le ope­ra­zioni in contanti legate al turismo, effet­tuate nel 2022:

La comunicazione deve avvenire:

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gennaio-marzo 2023.

La comunicazione deve avvenire:

SCADENZA DEL 26-04-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie presentano in via telematica all’Agenzia del­­le En­trate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di marzo 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 28-04-2023

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

Non si rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZE DEL 30-04-2023

Domande per la nuova “rottamazione dei ruoli”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l’ap­­­po­sita domanda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne”).

La domanda va presentata:

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le do­mande già presentate.

Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Definizione degli accertamenti e degli avvisi di liquidazione

I contribuenti possono definire gli accertamenti, gli av­visi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d’imposta, divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato.

Per aderire alla definizione, entro il termine in esame deve avvenire il pagamento:

In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (pari al 5%).

Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

Versamento contributo revisori enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

L’esercizio dell’opzione avviene:

SCADENZE DEL 02-05-2023

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA).

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2023 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gen­naio-marzo 2023 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta

dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta

dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare devono versare l’imposta di bollo:

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con

elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle

Entrate.

Comunicazione dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai dan­neg­giati, contratti di somministrazione di energia elet­trica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

Le comunicazioni:

Correzione elenchi cinque per mille

Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono

richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­­men­­te competente la

correzione degli errori con­te­­nuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della riparti­zione del cinque

per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­genzia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2023, a

seguito del­le domande presentate entro l’11.4.2023.

Correzione elenchi cinque per mille Associazione Sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del­ CONI territorialmente competente la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ri­par­tizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle do­man­de pre­sen­tate entro l’11.4.2023.

Correzione elenchi cinque per mille

Gli enti già iscritti nel RUNTS devono richiedere al Mi­nistero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti be­ne­ficia­ri della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pub­blicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023.

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­mini­stra­tori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

La trasmissione deve essere effettuata in via tele­ma­tica, me­diante l’apposito portale unico https://bonus­fi­scali.enea.it.

Per gli interventi conclusi dall’1.2.2023, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  13-03-2023

Presentazione domande contributo carburanti autobus secondo quadrimestre 2022

Le imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico, devono presentare, entro le ore 12.00, la domanda per ottenere il contributo per l’acquisto, nel secondo quadrimestre 2022, del carburante destinato all’alimentazione dei mezzi:

Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture o di altra documentazione attestante l’acquisto dei car­buranti.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL  15-03-2023

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 28.4.2023; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Presentazione domande bonus edicole

Le persone fisiche che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il bonus una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2022:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Presentazione domande credito d’imposta per l’attività fisica adattata

Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL  16-03-2023

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2022:

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non con­ten­­gono dati da uti­­liz­­zare per l’elaborazione dei mo­delli 730/2023 e REDDITI PF 2023 pre­com­­pi­lati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

i redditi esenti.

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2023

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2023.

La comunicazione deve avvenire:

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2023”.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­sionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2022:

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2023”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Se la certificazione relativa al 2022 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2022” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2022), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2023”.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2022.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2022, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

Comunicazione crediti d’imposta energia elettrica, gas e carburanti non ancora utilizzati

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’im­porto dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

La comunicazione deve essere effettuata:

In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2022, per il pagamento delle spese per:

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, diret­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­grafe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­cevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2022, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

Trasmissione dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

L’importo della tassa prescinde:

Versamento saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e feb­bra­­io 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA DEL 22-03-2023

Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al 3 trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’at­tività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022:

SCADENZA DEL 27-03-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-03-2023

 Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

Presentazione domande credito d’imposta per sistemi di accumulo energia elettrica

Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL 31-03-2023

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi di:

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2022 con riferimento:

Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 31.3.2023:

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche defini­zio­ni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento:

Versamento conguaglio prelievo straordinario 2022 per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico e il cui volume d’affari dell’anno 2021 deriva per almeno il 75% dalle previste attività, devono effet­tua­re il versamento del conguaglio del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’an­no 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021, se l’importo del contributo dovuto è superiore a quanto già versato (o che doveva essere versato).

Resta fermo che il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

Se l’importo già versato è invece superiore a quello dovuto, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, a partire dal 31.3.2023.

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

La presentazione deve avvenire:

Presentazione domande “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione:

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2022 devono presen­tare la domanda:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2022:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Dichiarazione per la “Tobin Tax”

I contribuenti che, nel 2022, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

Presentazione domande per “bonus chef”

Le persone fisiche devono presentare, entro le ore 15.00, l’istanza per accedere al credito d’imposta previsto per i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (c.d. “bonus chef”):

Non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di febbraio 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  09-02-2023

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

SCADENZA DEL 10-02-2023

Credito d’imposta compensi avvocati/arbitri

I soggetti che, nell’anno 2022, hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

SCADENZE DEL 15-02-2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

SCADENZE DEL  16-02-2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento IVA quarto trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cu­­mulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di dicem­­bre 2022 e gennaio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2022.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2022.

Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2023.

Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei pre­mi INAIL:

SCADENZA DEL  21-02-2023

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Re­gistro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la ri­chie­sta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle te­state edite, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL  27-02-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL  28-02-2023

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2022

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­­­zare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 30.11.2022:

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2021.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2021.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la dichia­ra­zione dei redditi.

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2022, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta del-l’1,67%, oltre agli in­teressi legali.

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022.

In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2022, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2023:

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2022.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­tegrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta locazioni 2022

Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine che hanno beneficiato del credito d’imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta relativo alla seconda rata IMU 2021

Le imprese turistico-ricettive (compresi gli agriturismi e quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta), le imprese del comparto fieristico e congressuale, le im­pre­se che gestiscono complessi termali e parchi tematici, de­vono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di be­ne­fi­cia­re del credito d’imposta pari al 50% dell’IMU pa­ga­ta per la seconda rata del 2021:

Credito d’imposta per manutenzione immobili vincolati

Le persone fisiche devono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 50% sulle spe­se so­stenute nel 2022 per interventi di manutenzione, pro­te­zione e restauro di immobili vincolati, non utilizzati nel­l’esercizio di impresa:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle doman­de, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Presentazione domande per il “bonus acqua potabile”

Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’im­pre­sa, arti o profes­sioni e gli enti non com­merciali devo­no co­mu­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, diret­ta­men­te o tramite un intermediario abilitato:

da acque­dotti, al fine di beneficiare del previsto cre­di­to d’im­po­sta;

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni

I soggetti che, nel 2022, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2022, al fine di:

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2023.

SCADENZE DEL  02-03-2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di gennaio 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  12-01-2023

Consegna Certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2022 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del conguaglio comples­sivo di fine anno 2022.

SCADENZE DEL 15-01-2023

Assistenza fiscale per il 2023

I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2023 (re­­lativi all’anno 2022) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e conti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2023 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-01-2023

Definizione liti fiscali pendenti in Cassazione

I soggetti che hanno liti tributarie pendenti alla data del 16.9.2022 presso la Corte di Cassazione possono defi­nirle in maniera agevolata, ai sensi dell’art. 5 della L. 130/2022, a condizione che:

Entro il termine in esame occorre, per ciascuna controversia:

Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell’or­ga­nizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il con­tri­buto a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui do­mande sono state presentate entro il 6.12.2022:

Regolarizzazione saldo IMU 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

Versamento IVA Mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di ope­re o servizi può non effettuare il versa­mento delle ri­te­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

SCADENZA DEL  20-01-2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2022.

La comunicazione deve avvenire:

SCADENZA DEL  25-01-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di dicembre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL  26-01-2023

Regolarizzazione acconto IVA 2022

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2022, la cui scadenza del termine era il 27.12.2022, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

SCADENZE DEL  30-01-2023

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2022

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2022 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2022 infedele, presentato entro il 31.10.2022:

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZE DEL  31-01-2023

Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’A­gen­­zia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei mas­simali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della defini­zio­ne agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’im­po­sta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 31.1.2023, l’au­to­dichia­ra­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Entro il termine in esame è possibile restituire volon­ta­ria­mente gli importi eccedenti i limiti dei previsti mas­simali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti; se suc­cessivo al 31.1.2023, la restituzione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Versamento importi residui del modello 730/2022

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

Variazioni redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2022.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2022 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2022, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio - dicembre 2022 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

Gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico con codice attività 47.78.20 “Com­mercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (primario o secondario), oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2022.

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2023 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2023:

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2023.

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2022 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

 Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2022 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­dito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA possono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2022 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­sicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2022, al fine di:

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono  ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2023

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere esclu­se dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

La presentazione dell’autocertificazione:

Pagamento del canone RAI per l’anno 2023 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2023, mediante il modello F24, nei casi in cui:

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

SCADENZA DEL 05-12-2022

Versamento rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il ver­sa­men­­­to del­le rate scadute nel 2022, che erano state so­spese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

SCADENZA DEL 06-12-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell’organizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all’Agenzia delle Entrate, diret­tamente o tramite un intermediario abilitato:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL 07-12-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per gli enti sportivi

Le società sportive professionistiche, le associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federa­zio­ni sportive, alle Discipline sportive o agli enti di pro­mozione sportiva, devono presentare la domanda per un apposito contributo a fondo perduto:

SCADENZE DEL 15-12-2022

Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione (co­dici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare al-l’Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui domande sono state presentate entro il 21.11.2022:

Ravvedimento versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono ef­fettuare il versamento del saldo, scaduto il 30.11.2022:

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

Dopo il termine in esame il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione è determinata in misura doppia.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-12-2022

Saldo IMU 2022

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2022:

Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. “im­mobili merce”.

Seconda rata IMU 2022 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2022:

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2022 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2023.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­le ri­te­­nu­te operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre, ottobre e no­vembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2022.

L’acconto è commisurato:

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2023.

Versamento acconti da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

SCADENZE DEL 20-12-2022

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­men­to:

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2023

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2023, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2023, sia mediante il servizio postale che in

via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2023, ma potrebbe compor­tare la richiesta di

rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

SCADENZE DEL 22-12-2022

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

Le Federazioni sportive na­zionali, gli enti di pro­mo­zio­ne sportiva, le associazioni e società sportive pro­fes­­sioni­sti­che e dilet­tantistiche, che hanno beneficiato del­la sospen­sione dei versa­men­ti, che scadevano nei me­si da gennaio a novembre 2022, delle ritenute sui red­diti di lavoro dipendente e assi­mi­lati, comprensive delle addizionali IRPEF, delle imposte sui redditi, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assi­stenziali e dei premi INAIL, devono ef­fet­tuare i versamenti sospesi:

Entro il termine in esame devono essere effettuati an­che gli adempimenti:

SCADENZE DEL 27-12-2022

Versamento acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2022.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-12-2022

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2022, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 de­­vono provvedere al versamento:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2022 al 30.6.2022:

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZE DEL 31-12-2022

Dichiarazione IMU 2021

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2021, qualora obbliga­toria:

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2021:

Ravvedimento IMU 2021

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’o­messo, in­suf­ficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2021, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, ol­tre agli interessi legali.

Rimborsi modelli 730/2022 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2022 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

Opzione per il regime ex L.398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­de mu­si­cali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’acconto sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2021, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2022 o REDDITI PF 2022).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zione:

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2023.

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organiz­za­zio­ni, che svolgono in via prevalente attività di lo­cazione im­mobiliare, devono presentare alla com­petente Direzio­ne Re­gionale dell’Agenzia del­le Entrate la comuni­ca­zione:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­­ni­cata entro il termine del periodo d’imposta ante­rio­re a quel­lo di decorrenza.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di no­vembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso­cia­zioni di promozione sociale pos­sono modificare gli statuti, con le moda­li­tà e le mag­gio­ranze previste per le delibe­ra­zioni dell’assemblea or­di­na­ria, al fine:

Trasformazione società di mutuo soccorso

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 possono trasformarsi in associazioni del Ter­zo settore o in associazioni di promozione sociale, man­tenendo il proprio patrimonio in deroga all’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 8 co. 3 della L. 15.4.1886 n. 3818.

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2022, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2023:

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 07-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

SCADENZE DEL 10-11-2022

Consegna modelli 730/2022 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

Trasmissione telematica modelli 730/2022 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’A-gen­zia delle Entrate:

SCADENZA DEL 14-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono pre­sentare la domanda per la concessione del credito d’im­­posta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:

Non ri­le­­­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­­de.

SCADENZE DEL 15-11-2022

Rivalutazione partecipazioni non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono partecipazioni non quo­ta­te al­l’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.

Presentazione domande contributi a fondo perduto industria conciaria

Le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto pos-sono iniziare a presentare a Invitalia, dalle ore 10.00, le domande:

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-11-22

Domande contributi investimenti  autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA 3° trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA 3° trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2022.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

I soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, de­vono effettuare i versamenti:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA DEL 20-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici

del Consiglio dei Ministri; Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:

SCADENZE DEL 21-11-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi ucraina

Le imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Regolarizzazione versamento imposte dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 22.8.2022, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o ef­fet­tuato in ma­niera in­sufficiente i versamenti delle som­­­me dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggio­ra­zione dello 0,4% era il 22.8.2022, pos­sono rego­larizzare le viola­zio­ni appli­cando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

SCADENZA DEL 25-11-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 28-11-2022

Revoca effetti fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivaluta­zione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta devono presentare la dichia­ra­­zione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:

La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori al­berghiero e termale che hanno effettuato la rivaluta­zione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i re­quisiti per la rivalutazione gratuita.

SCADENZE DEL 30-11-2022

Presentazione autodichiara­zione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’A­gen­­zia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della defini­zione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l’au­to­dichia­ra­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Entro il termine in esame è possibile restituire volon­ta­riamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti mas­simali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.

Remissione“in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie

I contribuenti e gli amministratori di condominio pos­sono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferi­mento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:

Termine presentazione istanze per la “super-ACE”

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli im­pren­di­tori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare all’A­genzia delle Entrate, se non già effettuata, l’apposita comuni­ca­zione:

L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credit

d’imposta sono condizioni necessarie per il suo utilizzo in com­pen­sa­zione nel modello F24.

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi Ucraina

Le piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole, della silvicoltura e della pesca, devono pre­sen­tare, entro le ore 12.00, le domande di contributo a fondo perduto:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Presentazione domande indennità del “Buono Fiere”

Le imprese con sede operativa in Italia devono inviare in via telematica, entro le ore 17.00, le domande:

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in pro­gramma nel mese di dicembre 2022, la dichiara­zio­ne di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell’agevolazione.

Presentazione domande indennità una tantum

I professionisti iscritti alle Casse professionali di previ­denza e assistenza e i lavoratori autonomi e i profes­sionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei pre­visti requisiti, devono presentare all’ente previ­denziale di iscrizione la domanda:

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, direttamente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2022 devono presentare in via telematica:

Spedizione modello REDDITI PF 2022 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2022:

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le schede per la destinazione:

La presentazione può avvenire:

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presentazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­matica il modello CNM 2022:

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’esercizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Opzione per la “tonnage tax”

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico interna­zionale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­­municano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun decennio di va­lidità del­­l’op­zione.

Opzione pere la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Gli imprenditori individuali e le società di persone com­merciali, in contabilità ordinaria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’esercizio dell’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capitali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità del­­l’op­zione.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via tele­ma­tica entro il 30.11.2022, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022:

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via tele­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

Remissione “in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

Versamenti rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il ver­sa­men­to delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, rela­tivo:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti contribuenti INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2021, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2022, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2022, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2022:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SC 2022 ed ENC 2022

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, rela­tivo:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022.

Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche eser­centi attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti ver­samenti in acconto.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Trattenuta acconti da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

Versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021.

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2022

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2022.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

 

SCADENZA DEL 10-10-2022

 

Modifica acconti da 730/2022

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2022 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

 

SCADENZA DEL 14-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per la concessione del credito d’im­­posta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:

La domanda va presentata entro il 14.11.2022; non ri­le­­­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­­de.

 

SCADENZE DEL 15-10-2022

 

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:

 

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

 

SCADENZE DEL 17-10-2022

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

 

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­men­to delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

 

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

 

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

 

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

 

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

 

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID

I soggetti che esercitano attività in sale da ballo, disco­te­­che e locali assimilati devono effettuare:

 

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

 

SCADENZE DEL 20-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole

Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

 

Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:

La domanda va presentata entro il 20.11.2022; non ri­le­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

 

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2022.

La comunicazione deve avvenire:

 

SCADENZA DEL 21-10-2022

 

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

 

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

 

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

 

SCADENZE DEL 25-10-2022

 

Presentazione modelli 730/2022 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2022 integrativo:

 

Ai modelli 730/2022 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2022 integrativo può essere pre­­­­­­­­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

 

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

 

I soggetti che, nel mese di settembre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

 

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

 

SCADENZA DEL 27-10-2022

 

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

 

SCADENZA DEL 28-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12:00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

SCADENZE DEL 31-10-2022

 

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2022”, relative al 2021, che non contengono dati da uti­liz­­zare per l’elaborazione della dichiara­zione pre­com­­­pilata.

Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:

 

Presentazione modelli 770/2022

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

Ai fini dell’invio, il modello 770/2022 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

 

Regolarizzazione modelli 770/2021

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

 

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

 

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

 

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

 

Il credito d’imposta può essere:

 

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

 

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

 

La presentazione del modello deve avvenire:

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2022 riguardante:

 

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

 

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

 

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2021 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento:

 

Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dal­l’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.

 

Presentazione domanda di accreditamento per il cinque per mille IRPEF

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associa­zio­ni di promozione sociale (APS), se non incluse nel­l’elenco permanente dei beneficiari, possono presen­tare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:

 

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-09-2022

Presentazione domande per il “Buono Fiere”

Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 14-09-2022

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

SCADENZE DEL 15-09-2022

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima

 della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-09-2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con ap­pli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

Versamento rata saldo Iva 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 21-09-2022

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­­­sa­men­to, con la mag­­giorazione dello 0,4%, del­le im­­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, con la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­­­ca­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tui­ta.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono appli­ca­bi­li gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono ef­fet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­samento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del di­rit­to an­nuale alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 21.9.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­mente competente la comunicazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 22.8.2022, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

SCADENZA DEL 22-09-2022

Domande agevolazioni imprese settore creativo

Le imprese del settore crea­tivo possono iniziare a pre­sen­tare, a par­­tire dalle ore 10.00, le domande:

Le domande possono essere presentate fino ad esau­ri­mento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 25-09-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 27-09-2022

Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori

I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipen­dente e di lavoro au­to­nomo prodotti in Italia, re­la­tivi al periodo d’imposta 2021, per esercitare la facoltà di pro­lungare la durata del regime agevolato che si è concluso entro il 31.12.2021, in presenza delle previste condizioni.

Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applica­zione dell’agevolazione al da­tore di lavoro, mediante una richiesta scritta.

SCADENZA DEL 28-09-2022

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

SCADENZE DEL 30-09-2022

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.

Con l’art. 3 co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente sca­den­­za del 16 settembre.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di sog­giorno e al con­tributo di soggiorno:

Il precedente termine del 30.6.2022 è stato così differito per effetto dell’art. 3 co. 6 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande credito d’imposta per le edicole

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­tore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e pe­riodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferi­mento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­no­mia e delle Finanze i dati relativi:

Presentazione modelli 730/2022 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022:

Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’im­posta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È possibile utilizzare il modello 730/2022 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

Presentazione modelli 730/2022 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022:

Presentazione diretta modelli 730/2022

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

Il modello 730/2022 può essere presentato diretta­men­te anche:

È inoltre possibile:

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2023.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2024.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

Rimborso IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2021:

Rimborso IVA ai soggetti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2021 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­ti pre­visti:

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazio­ni di promozione sociale (APS), se non incluse nel­l’elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento, tramite il portale del RUNTS:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fattura elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia com­plessivamente superio­re a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

PRINCIPALI SCADENZE DI AGOSTO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di agosto 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 08-08-2022

Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi ver­sa­menti di im­poste e contributi, devono ef­fet­tuare il ver­sa­men­to delle rate scadute nell’anno 2021, qualora non ancora effettuato.

SCADENZA DEL 16-08-2022

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al pri­mo pe­riodo di incentivazione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZE DEL 22-08-2022

Versamento saldo IVA 2021

I soggetti con partita IVA devono effet­tua­re il ver­sa­men­­to del saldo IVA relativo al 2021, risul­tante dal mo­­­­dello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­­­­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono ef­fettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no ef­­­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a dispo­sizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­ca­­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Dichiarazione versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 22.8.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­men­te competente la comunicazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

Versamento rate da modelli REDDITI 2022

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2022, devono ver­sare la se­conda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessio­ne di beni e di prestazione di servizi:

La comunicazione non riguarda le operazioni:

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le En­tra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giugno 2022 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di giugno e luglio 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese pre­ce­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­ca­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opziona­le tri­me­­strale devono:

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla conse­gna del be­ne o al­la comunicazione dell’av­ve­nu­ta ese­cuzione del­la pre­sta­zio­ne di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, ben­zi­nai e sub­for­ni­tori) de­vo­no:

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti del­l’INPS devono effettuare il versamento della se­con­da ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­­­ni­ma­le di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre apri­le-giugno 2022.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­vuta possono essere prelevate dal

Cassetto previ­den­zia­le per ar­tigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la ter­za ra­ta dei premi:

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di luglio 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del

me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione in legge del DL

73/2022 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al

periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 30-08-2022

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle

Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con

elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle

Entrate.

SCADENZE DEL 31-08-2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di lu­glio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta

dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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