Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

SCADENZA DEL 05-12-2022

Versamento rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il ver­sa­men­­­to del­le rate scadute nel 2022, che erano state so­spese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

SCADENZA DEL 06-12-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell’organizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all’Agenzia delle Entrate, diret­tamente o tramite un intermediario abilitato:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL 07-12-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per gli enti sportivi

Le società sportive professionistiche, le associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federa­zio­ni sportive, alle Discipline sportive o agli enti di pro­mozione sportiva, devono presentare la domanda per un apposito contributo a fondo perduto:

SCADENZE DEL 15-12-2022

Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione (co­dici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare al-l’Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui domande sono state presentate entro il 21.11.2022:

Ravvedimento versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono ef­fettuare il versamento del saldo, scaduto il 30.11.2022:

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

Dopo il termine in esame il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione è determinata in misura doppia.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-12-2022

Saldo IMU 2022

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2022:

Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. “im­mobili merce”.

Seconda rata IMU 2022 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2022:

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2022 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2023.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­le ri­te­­nu­te operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre, ottobre e no­vembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2022.

L’acconto è commisurato:

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2023.

Versamento acconti da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

SCADENZE DEL 20-12-2022

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­men­to:

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2023

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2023, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2023, sia mediante il servizio postale che in

via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2023, ma potrebbe compor­tare la richiesta di

rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

SCADENZE DEL 22-12-2022

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

Le Federazioni sportive na­zionali, gli enti di pro­mo­zio­ne sportiva, le associazioni e società sportive pro­fes­­sioni­sti­che e dilet­tantistiche, che hanno beneficiato del­la sospen­sione dei versa­men­ti, che scadevano nei me­si da gennaio a novembre 2022, delle ritenute sui red­diti di lavoro dipendente e assi­mi­lati, comprensive delle addizionali IRPEF, delle imposte sui redditi, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assi­stenziali e dei premi INAIL, devono ef­fet­tuare i versamenti sospesi:

Entro il termine in esame devono essere effettuati an­che gli adempimenti:

SCADENZE DEL 27-12-2022

Versamento acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2022.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-12-2022

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2022, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 de­­vono provvedere al versamento:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2022 al 30.6.2022:

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZE DEL 31-12-2022

Dichiarazione IMU 2021

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2021, qualora obbliga­toria:

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2021:

Ravvedimento IMU 2021

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’o­messo, in­suf­ficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2021, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, ol­tre agli interessi legali.

Rimborsi modelli 730/2022 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2022 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

Opzione per il regime ex L.398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­de mu­si­cali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’acconto sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2021, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2022 o REDDITI PF 2022).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zione:

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2023.

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organiz­za­zio­ni, che svolgono in via prevalente attività di lo­cazione im­mobiliare, devono presentare alla com­petente Direzio­ne Re­gionale dell’Agenzia del­le Entrate la comuni­ca­zione:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­­ni­cata entro il termine del periodo d’imposta ante­rio­re a quel­lo di decorrenza.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di no­vembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso­cia­zioni di promozione sociale pos­sono modificare gli statuti, con le moda­li­tà e le mag­gio­ranze previste per le delibe­ra­zioni dell’assemblea or­di­na­ria, al fine:

Trasformazione società di mutuo soccorso

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 possono trasformarsi in associazioni del Ter­zo settore o in associazioni di promozione sociale, man­tenendo il proprio patrimonio in deroga all’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 8 co. 3 della L. 15.4.1886 n. 3818.

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2022, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2023:

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 07-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

SCADENZE DEL 10-11-2022

Consegna modelli 730/2022 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

Trasmissione telematica modelli 730/2022 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’A-gen­zia delle Entrate:

SCADENZA DEL 14-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono pre­sentare la domanda per la concessione del credito d’im­­posta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:

Non ri­le­­­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­­de.

SCADENZE DEL 15-11-2022

Rivalutazione partecipazioni non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono partecipazioni non quo­ta­te al­l’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.

Presentazione domande contributi a fondo perduto industria conciaria

Le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto pos-sono iniziare a presentare a Invitalia, dalle ore 10.00, le domande:

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-11-22

Domande contributi investimenti  autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA 3° trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA 3° trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2022.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

I soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, de­vono effettuare i versamenti:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA DEL 20-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici

del Consiglio dei Ministri; Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:

SCADENZE DEL 21-11-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi ucraina

Le imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Regolarizzazione versamento imposte dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 22.8.2022, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o ef­fet­tuato in ma­niera in­sufficiente i versamenti delle som­­­me dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggio­ra­zione dello 0,4% era il 22.8.2022, pos­sono rego­larizzare le viola­zio­ni appli­cando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

SCADENZA DEL 25-11-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 28-11-2022

Revoca effetti fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivaluta­zione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta devono presentare la dichia­ra­­zione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:

La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori al­berghiero e termale che hanno effettuato la rivaluta­zione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i re­quisiti per la rivalutazione gratuita.

SCADENZE DEL 30-11-2022

Presentazione autodichiara­zione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’A­gen­­zia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della defini­zione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l’au­to­dichia­ra­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Entro il termine in esame è possibile restituire volon­ta­riamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti mas­simali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.

Remissione“in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie

I contribuenti e gli amministratori di condominio pos­sono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferi­mento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:

Termine presentazione istanze per la “super-ACE”

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli im­pren­di­tori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare all’A­genzia delle Entrate, se non già effettuata, l’apposita comuni­ca­zione:

L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credit

d’imposta sono condizioni necessarie per il suo utilizzo in com­pen­sa­zione nel modello F24.

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi Ucraina

Le piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole, della silvicoltura e della pesca, devono pre­sen­tare, entro le ore 12.00, le domande di contributo a fondo perduto:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Presentazione domande indennità del “Buono Fiere”

Le imprese con sede operativa in Italia devono inviare in via telematica, entro le ore 17.00, le domande:

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in pro­gramma nel mese di dicembre 2022, la dichiara­zio­ne di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell’agevolazione.

Presentazione domande indennità una tantum

I professionisti iscritti alle Casse professionali di previ­denza e assistenza e i lavoratori autonomi e i profes­sionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei pre­visti requisiti, devono presentare all’ente previ­denziale di iscrizione la domanda:

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, direttamente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2022 devono presentare in via telematica:

Spedizione modello REDDITI PF 2022 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2022:

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le schede per la destinazione:

La presentazione può avvenire:

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presentazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­matica il modello CNM 2022:

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’esercizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Opzione per la “tonnage tax”

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico interna­zionale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­­municano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun decennio di va­lidità del­­l’op­zione.

Opzione pere la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Gli imprenditori individuali e le società di persone com­merciali, in contabilità ordinaria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’esercizio dell’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capitali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità del­­l’op­zione.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via tele­ma­tica entro il 30.11.2022, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022:

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via tele­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

Remissione “in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

Versamenti rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il ver­sa­men­to delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, rela­tivo:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti contribuenti INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2021, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2022, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2022, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2022:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SC 2022 ed ENC 2022

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, rela­tivo:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022.

Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche eser­centi attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti ver­samenti in acconto.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Trattenuta acconti da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

Versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021.

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2022

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2022.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

 

SCADENZA DEL 10-10-2022

 

Modifica acconti da 730/2022

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2022 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

 

SCADENZA DEL 14-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per la concessione del credito d’im­­posta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:

La domanda va presentata entro il 14.11.2022; non ri­le­­­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­­de.

 

SCADENZE DEL 15-10-2022

 

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:

 

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

 

SCADENZE DEL 17-10-2022

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

 

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­men­to delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

 

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

 

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

 

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

 

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

 

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID

I soggetti che esercitano attività in sale da ballo, disco­te­­che e locali assimilati devono effettuare:

 

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

 

SCADENZE DEL 20-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole

Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

 

Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:

La domanda va presentata entro il 20.11.2022; non ri­le­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

 

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2022.

La comunicazione deve avvenire:

 

SCADENZA DEL 21-10-2022

 

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

 

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

 

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

 

SCADENZE DEL 25-10-2022

 

Presentazione modelli 730/2022 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2022 integrativo:

 

Ai modelli 730/2022 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2022 integrativo può essere pre­­­­­­­­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

 

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

 

I soggetti che, nel mese di settembre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

 

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

 

SCADENZA DEL 27-10-2022

 

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

 

SCADENZA DEL 28-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12:00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

SCADENZE DEL 31-10-2022

 

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2022”, relative al 2021, che non contengono dati da uti­liz­­zare per l’elaborazione della dichiara­zione pre­com­­­pilata.

Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:

 

Presentazione modelli 770/2022

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

Ai fini dell’invio, il modello 770/2022 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

 

Regolarizzazione modelli 770/2021

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

 

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

 

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

 

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

 

Il credito d’imposta può essere:

 

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

 

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

 

La presentazione del modello deve avvenire:

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2022 riguardante:

 

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

 

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

 

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2021 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento:

 

Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dal­l’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.

 

Presentazione domanda di accreditamento per il cinque per mille IRPEF

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associa­zio­ni di promozione sociale (APS), se non incluse nel­l’elenco permanente dei beneficiari, possono presen­tare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:

 

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-09-2022

Presentazione domande per il “Buono Fiere”

Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 14-09-2022

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

SCADENZE DEL 15-09-2022

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima

 della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-09-2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con ap­pli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

Versamento rata saldo Iva 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 21-09-2022

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­­­sa­men­to, con la mag­­giorazione dello 0,4%, del­le im­­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, con la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­­­ca­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tui­ta.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono appli­ca­bi­li gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono ef­fet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­samento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del di­rit­to an­nuale alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 21.9.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­mente competente la comunicazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 22.8.2022, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

SCADENZA DEL 22-09-2022

Domande agevolazioni imprese settore creativo

Le imprese del settore crea­tivo possono iniziare a pre­sen­tare, a par­­tire dalle ore 10.00, le domande:

Le domande possono essere presentate fino ad esau­ri­mento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 25-09-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 27-09-2022

Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori

I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipen­dente e di lavoro au­to­nomo prodotti in Italia, re­la­tivi al periodo d’imposta 2021, per esercitare la facoltà di pro­lungare la durata del regime agevolato che si è concluso entro il 31.12.2021, in presenza delle previste condizioni.

Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applica­zione dell’agevolazione al da­tore di lavoro, mediante una richiesta scritta.

SCADENZA DEL 28-09-2022

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

SCADENZE DEL 30-09-2022

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.

Con l’art. 3 co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente sca­den­­za del 16 settembre.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di sog­giorno e al con­tributo di soggiorno:

Il precedente termine del 30.6.2022 è stato così differito per effetto dell’art. 3 co. 6 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande credito d’imposta per le edicole

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­tore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e pe­riodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferi­mento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­no­mia e delle Finanze i dati relativi:

Presentazione modelli 730/2022 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022:

Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’im­posta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È possibile utilizzare il modello 730/2022 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

Presentazione modelli 730/2022 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022:

Presentazione diretta modelli 730/2022

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2022 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

Il modello 730/2022 può essere presentato diretta­men­te anche:

È inoltre possibile:

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2023.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2024.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

Rimborso IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2021:

Rimborso IVA ai soggetti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2021 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­ti pre­visti:

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazio­ni di promozione sociale (APS), se non incluse nel­l’elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento, tramite il portale del RUNTS:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fattura elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia com­plessivamente superio­re a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

PRINCIPALI SCADENZE DI AGOSTO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di agosto 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 08-08-2022

Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi ver­sa­menti di im­poste e contributi, devono ef­fet­tuare il ver­sa­men­to delle rate scadute nell’anno 2021, qualora non ancora effettuato.

SCADENZA DEL 16-08-2022

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al pri­mo pe­riodo di incentivazione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZE DEL 22-08-2022

Versamento saldo IVA 2021

I soggetti con partita IVA devono effet­tua­re il ver­sa­men­­to del saldo IVA relativo al 2021, risul­tante dal mo­­­­dello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­­­­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono ef­fettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no ef­­­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a dispo­sizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­ca­­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Dichiarazione versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 22.8.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­men­te competente la comunicazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

Versamento rate da modelli REDDITI 2022

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2022, devono ver­sare la se­conda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessio­ne di beni e di prestazione di servizi:

La comunicazione non riguarda le operazioni:

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le En­tra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giugno 2022 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di giugno e luglio 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese pre­ce­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­ca­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opziona­le tri­me­­strale devono:

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla conse­gna del be­ne o al­la comunicazione dell’av­ve­nu­ta ese­cuzione del­la pre­sta­zio­ne di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Versamento IVA secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, ben­zi­nai e sub­for­ni­tori) de­vo­no:

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti del­l’INPS devono effettuare il versamento della se­con­da ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­­­ni­ma­le di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre apri­le-giugno 2022.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­vuta possono essere prelevate dal

Cassetto previ­den­zia­le per ar­tigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la ter­za ra­ta dei premi:

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di luglio 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del

me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione in legge del DL

73/2022 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al

periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 30-08-2022

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle

Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con

elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle

Entrate.

SCADENZE DEL 31-08-2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di lu­glio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta

dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di luglio 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
5.7.2022Domande
agevolazioni imprese settore creativo
Le imprese del settore crea­tivo possono iniziare a pre­sen­tare, a par­­tire dalle ore 10.00, le domande: di concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati, per la realizzazione di pro­­grammi di investimento volti alla creazione, allo svi­luppo e al consolidamento delle imprese creative; utilizzando la procedura informatica messa a di­spo­sizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), se­zione “Fondo imprese creative”. Le domande possono essere presentate fino ad esau­ri­mento delle risorse disponibili.

15.7.2022Domande
agevolazioni
per attività di internazionalizzazione
Le micro imprese del settore manifatturiero, nonché le re­­lative reti e consorzi, devono presentare in via tele­ma­tica, entro le ore 17.00, le domande: di concessione di un contributo per sviluppare l’at­tività di esportazione e internazionalizzazione, me­diante l’im­pie­go di soluzioni digitali; tramite l’apposita procedura informatica dispo­ni­bile nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito di Invitalia (www.invitalia.gov.it). Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

18.7.2022Versamento
rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (mo­del­lo IVA 2022), devono versare la quinta rata, con appli­ca­zione dei previsti in­teressi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere ver­sa­ta la se­conda rata, con applicazione delle previste mag­gio­ra­zioni e interessi.

18.7.2022Versamento rate imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e con­tri­bu­ti deri­vanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, de­vono versare la seconda rata degli importi do­vu­ti a sal­do o in acconto, con applicazione dei pre­vi­sti interessi.

18.7.2022Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono: liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2022;versare l’IVA a debito.   I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi. A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
oppure,
per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

18.7.2022Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare: le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di giugno 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giu­gno 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.   Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­palti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cu­­mu­lativo delle ri­te­­nute operate non è di almeno 500,00 euro. A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: in un’unica soluzione entro il 31.8.2022; oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate men­sili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

18.7.2022Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre aprile-giugno 2022; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­­­tura nel trimestre aprile-giugno 2022.

18.7.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da diver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: sulla base degli imponibili forfettari medi an­nui, stabiliti per le singole categorie di ap­pa­rec­chi; in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a giugno 2022.

18.7.2022Imposta
di bollo speciale
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pa­ri allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre­tate al 31.12.2021, derivanti dall’applicazione degli “scu­di fi­sca­­li” succedutesi nel tempo.

18.7.2022Ravvedimento
acconto IMU 2022
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto do­vuto per il 2022, la cui scadenza era il 16.6.2022, con applicazione della sanzione ridotta del­l’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

20.7.2022Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscaliI fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione perio­dica abi­­litati devono comunicare all’Agenzia delle En­trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre aprile-giugno 2022. La comunicazione deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­litati.

22.7.2022Domanda rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatoriLe persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at­tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono presentare al Comitato centrale per l’Al­­bo nazionale degli autotrasportatori, in via tele­ma­ti­ca, entro le ore 14.00, la domanda per il rimborso degli importi de­rivanti dalla riduzione compensata dei pe­dag­gi auto­str­adali: in relazione all’anno 2021; sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 6.6.2022 ed entro le ore 14.00 del 12.6.2022.

23.7.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
ad un professionista
o CAF
I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 21.6.2022 al 15.7.2022: consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­­­­tra­te i modelli 730/2022 e le schede per la de­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.  
La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

23.7.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 21.6.2022 al 15.7.2022: consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato; comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agen-zia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

 
30.7.2022 (*)Versamento
saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effet­tua­re il ver­sa­men­­to del saldo IVA relativo al 2021, risul­tante dal modello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022.  
Tale versamento può essere rateizzato.

30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%: del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­conto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e al­l’IVAFE; del saldo per l’anno 2021 relativo alle ad­di­zio­na­li IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale; del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­buenti minimi”; del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i con­tri­buen­ti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;delle altre imposte dovute in base alla dichia­ra­zio­­ne dei redditi.   Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­­­­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono ef­fettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del: saldo dei contributi per l’anno 2021;primo acconto dei contributi per l’anno 2022.  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no ef­­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2022
I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.   A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to, senza interessi e san­zioni: in un’unica soluzione entro il 31.8.2022; oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

30.7.2022 (*)Versamenti IRAPLe persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%: del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più sog­get­te al tributo).  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.  
Tale versamento può essere rateizzato.

30.7.2022 (*)Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

30.7.2022 (*)Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione; l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.   Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

30.7.2022 (*)Dichiarazione e versamento “exit taxLe imprese che hanno trasferito la residenza al­l’estero e che entro il 30.7.2022 versano il saldo relativo all’ul­ti­mo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territo­rial­men­te competente la comunicazio­ne: relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.   In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.7.2022 (*)Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2022.   Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

31.7.2022 (**)Versamenti
imposte da modello REDDITI SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2022 (**)Versamenti IRAPI soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%: del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2022 (**)Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a dispo­sizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­­lutazione; l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.   Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

31.7.2022 (**)Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.  
Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2022 (**)Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

31.7.2022 (**)Dichiarazione e versamento “exit taxLe imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 31.7.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­men­te competente la comunicazione: relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.  
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.7.2022 (**)Versamento rate
da modelli
REDDITI 2022
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2022, devono ver­sare la se­conda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.

31.7.2022 (**)Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive do­vute per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione; il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.


31.7.2022 (**)
Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT: relativi al mese di giugno 2022, in via obbliga­toria o facoltativa; ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.   I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di apri­­le, maggio e giu­gno 2022, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa; mediante trasmissione telematica.   Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022. Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione è stato differito, a regime, entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elen­chi sono riferiti.

31.7.2022 (**)Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: relativo al trimestre aprile-giugno 2022;utilizzando il modello approvato dall’Agen­­zia del­­­le Entrate.   Il credito IVA trimestrale può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.   Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati.

31.7.2022 (**)Trasmissione dati operazioni con l’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessio­ne di beni e di prestazione di servizi: effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nei mesi di apri­le, maggio e giugno 2022;ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­ra­zione ri­ce­vuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.   La comunicazione non riguarda le operazioni: per le quali è stata emessa una bolletta doga­na­le; per le quali siano state emesse o ricevute fattu­re elettroni­che; non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qua­lora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.

31.7.2022 (**)Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giugno 2022 riguardante: le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati mem­­bri del­l’Unione europea diversi da quello del pre­sta­tore; le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo; talune cessioni nazionali effettuate dalle piat­ta­forme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2022 (**)Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati: non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.   La dichiarazione deve essere presentata anche in man­can­za di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

31.7.2022 (**)Credito d’imposta gasolio per autotrazioneGli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­tenere il credito d’imposta: in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zio­ne; con riferimento al trimestre aprile-giugno 2022.   Il credito d’imposta può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

1.8.2022Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA
per il 2021
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2021 (mo­dello IVA 2022). La regolarizzazione si perfeziona mediante: la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, della di­chia­ra­­­­zio­­ne omessa; la corresponsione della prevista sanzione, ridot­ta ad un deci­mo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2021 (mo­del­lo IVA 2022): mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­tamente o tramite un interme­dia­rio abi­litato, del­la dichia­ra­zione integrativa; con la corresponsione della prevista sanzio­­ne, ridotta a un nono del minimo.   In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-06-2022

Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettive

Le strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, pos­­sono iniziare a presentare, a partire dalle ore 12.00, le do­man­de di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.6.2022; rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 10-06-2022

Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda

I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’in­dustria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pel­letteria, possono iniziare ad inviare in via telematica all’A­genzia delle Entrate, direttamente o mediante un inter­mediario abi­li­ta­to, l’apposita comunicazione:

La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al pri­mo pe­riodo di incentivazione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZA DEL 13-06-2022

Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettive

Le strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, devono presentare, entro le ore 17.00, le domande di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 15-06-2022

Domande credito d’imposta società benefit

Le imprese devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, le istanze per la concessione del credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”:

Non rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

SCADENZE DEL 16-06-2022

Acconto IMU 2022

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2021 e Acconto IMU 2022 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­te­­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mi­ne in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te o­pe­rate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, feb­bra­io, mar­­­zo, apri­le e maggio 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addi­zio­nali sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati può es­se­re effettuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza in­teressi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina afri­cana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avi­cu­nicolo o suini­co­lo nelle aree soggette restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022);

i versamenti oggetto di proroga sono effettuati:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la presta­zio­ne di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addi­zio­nali sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati può es­sere ef­fet­tuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza inte­ressi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina afri­cana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui red­diti di lavoro di­pen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di alleva­mento avi­cu­nicolo o suini­colo nelle aree soggette a restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022); i versa­menti oggetto di proroga sono effettuati:

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 20-06-2022

Domande contributo fondo perduto ristorazione collettiva

Le imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva (men­se e catering), che hanno subìto una riduzione di almeno il 15% del­l’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’am­montare dei ricavi relativi al periodo d’im­posta 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stan­za di concessione del previsto contributo a fondo perduto per miti­ga­re gli effetti economici derivanti dall’e­mergenza epi­demiologica da COVID-19.

L’istanza va presentata:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Domande contributo fondo perduto discoteche e sale da ballo

I soggetti che esercitano attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istan­za di concessione del previsto contributo a fondo per­duto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’e­mergenza epidemiologica da COVID-19.

L’istanza va presentata:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

SCADENZE DEL 23-06-2022

Domande contributo investimenti imprese agricole

Le imprese agricole, attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 17.00, le istanze per la concessione di un contributo destinato a favorire la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività:

SCADENZA DEL 27-06-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 29-06-2022

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2022:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­ministratori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, me­diante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.

Per gli interventi conclusi dall’1.4.2022, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

SCADENZE DEL 30-06-2022

Presentazione autodichiara­zione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l’au­to­dichiara­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020

I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di as­si­curazione, devono effettuare il versa­mento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2021 o in ac­conto per il 2022 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effettuato, senza interessi e san­zioni:

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2022, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati

Versamento saldo IVA 2021               

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­po­sta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il ver­sa­men­to del totale o della prima rata delle im­po­ste so­sti­tutive do­vute per:

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è do­vuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affran­ca­mento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il ver-samento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2022 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare all’ufficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­petente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamento prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”

Gli sportivi professionisti “impatriati” devono:

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre asso­ciazioni e fondazioni.

Dichiarazione IMU 2021

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2021, qualora obbliga­toria.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiara­zione relativa all’anno 2021:

Ravvedimento IMU 2021

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’o­messo, in­suf­ficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2021, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, ol­tre agli interessi legali.

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2022 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2022.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro K del mo­dello 730/2022.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

Regolarizzazione modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2022 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 pos­­­­sono:

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 30.11.2022.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­mer­cia­li, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di ac­quisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, pos­se­duti all’1.1.2020, con versamento ra­teale dell’im­po­sta so­sti­tutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al con­tributo di soggiorno:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Autocertifica­zione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2022

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2022, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

oppure mediante trasmissione in via telema­ti­ca, di­ret­ta­mente o tramite un intermediario abi­li­tato, o tramite po­sta elettronica certificata (PEC).

Presentazione domande “sport bonus

I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2022, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2022 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

Presentazione istanze credito d’imposta cargo bike

Le micro e piccole imprese devono presentare al Ministero della transizione ecologica le istanze per il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata as­sistita, utilizzate in ambito urbano per la consegna di merci pro­­­prie o di terzi presso il cliente.

Le istanze devono essere presentate:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO  2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-05-2022

Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda

I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’in­dustria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pel­letteria, possono iniziare ad inviare in via telematica all’A­genzia delle Entrate, direttamente o mediante un inter­mediario abi­li­ta­to, l’apposita comunicazione:

La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZA DEL 13-05-2022

Presentazione istanza per il credito d’imposta per i monopattini

Le persone fisiche devono inviare in via telematica all’A­genzia delle Entrate l’apposita dell’i­stan­za:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

SCADENZE DEL 16-05-2022

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vo­no:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­­la pre­sta­zione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di alleva­men­to avi­cu­nicolo o suinicolo nelle aree soggette a re­strizioni sani­ta­rie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).

Versamento Iva primo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di alleva­men­to avi­cu­ni­colo o suinicolo nelle aree soggette a re­strizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dal­la dichiarazione per l’anno 2021, devono ver­­sa­re la ter­za rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, feb­bra­io, marzo e apri­­le 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co.923-924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute

sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono

attività di allevamento avi­cu­nicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co.

6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022).

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il versamento della prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2022.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vu­ta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per ar­ti­giani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

SCADENZA DEL 17-05-2022

Domande contributi formazione autotrasporti

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di merci per conto di terzi:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZA DEL 18-05-2022

Domande agevolazioni investimenti PMI

Le piccole e medie imprese possono inizia­re a presentare, a par­tire dalle ore 10.00, le domande per la con­ces­sione di un con­tributo in conto impianti per la realiz­zazione di program­mi di investimento conformi con il piano nazionale Tran­sizio­ne 4.0:

Le domande possono essere presentate fino ad esa­uri­men­to delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 19-05-2022

Domande agevolazioni investimenti imprese femminili

Le imprese a prevalente partecipazione femmi­nile possono inizia­re a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande per la con­ces­sione di un contributo a fondo perduto per la realiz­zazione di programmi di investimento per la costitu­zio­ne e l’avvio di una nuova impresa:

Le domande possono essere presentate fino ad esa­uri­men­to delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 24-05-2022

Domande contributo fondo perduto commercio al dettaglio

Le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio identificata mediante specifici codici ATECO, che hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e hanno subìto una ridu­zione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019, devono presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, l’istanza per richie­dere l’apposito contributo a fondo perduto.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

SCADENZA DEL 25-05-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di aprile 2022, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA-STAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 30-05-2022

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZE DEL 31-05-2022

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2021 al 30.11.2021:

possono regolarizzare mediante il ravvedimento ope­­­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­dele pre­­­sentazione delle dichiarazioni re­la­ti­ve al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insuf­fi­cien­­ti o tardivi versa­men­ti del 2020 e degli anni pre­­ce­­denti.

Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso­cia­zioni di promozione sociale pos­sono modificare gli statuti, con le moda­li­tà e le mag­gio­ranze previste per le delibe­ra­zioni dell’assemblea or­di­na­ria, al fine:

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2022.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA -1° Trimestre 2022

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili,

invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

Dichiarazione e versamento IVA regione “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE  2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 07-04-2022

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio (o i condòmini incaricati in caso di condominio “minimo” senza amministratore) devono co­municare in via te­le­matica all’A­­­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento:

SCADENZA DEL 08-04-2022

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a di­sposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione:

SCADENZE DEL 11-04-2022

Effettuazione adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022

I soggetti che non hanno potuto effettuare gli adempi­men­ti e le formalità riguardanti imposte e tasse a favo­re dell’Erario, che scadevano nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, a causa del malfunzionamento del sito del­l’Agenzia delle Entrate, possono provvedervi entro il termine in esame, senza aggravi di sanzioni e interessi.

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2021:

La comunicazione deve avvenire:

Presentazione domande per il 5 per mille

  1. Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscri­zio­ne nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
    1. in caso di prima iscrizione;
    1. oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;
    1. oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco pubbli­cato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2022.

A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

L’accreditamento avviene presentando, tramite il portale del RUNTS, una pratica di modifica.

SCADENZE DEL 19-04-2022

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­trate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di alleva­men­to avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a re­strizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute ope­ra­te nei mesi di dicembre 2021, gennaio, feb­bra­io e marzo 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avi­cu­nicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022).

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impos­ta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 20-04-2022

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o an­nual­­men­te, devono comunicare all’Agenzia delle Entra­te le ope­ra­zioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:

La comunicazione deve avvenire:

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gennaio-marzo 2022.

La comunicazione deve avvenire:

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclati

Le imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 22-04-2022

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclati

Le imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 27-04-2022

Ricorso contro le nuove rendite dei terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2021, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

SCADENZA DEL 29-04-2022

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli in­termediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:

SCADENZE DEL 30-04-2022

Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo a stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi ver­sa­menti di im­poste e contributi, devono ef­fet­tuare il ver­sa­men­to delle rate scadute nell’anno 2020, qualora non ancora effettuato.

Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscos­sio­ne una nuova richiesta di rateazione.

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è neces­sario effettuare il versamento delle rate scadute alla

data di pre­sentazione della richiesta.

Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi

Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi

Gli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:

Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

Versamento contributo revisori enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

L’esercizio dell’opzione avviene:

SCADENZE DEL 02-05-2022

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo

su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA).

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2022 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vono tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle En­trate i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gen­naio-marzo 2022 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione,

se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare devono versare l’imposta di bollo:

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2021:

La comunicazione deve avvenire:

Comunicazione dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

Comunicazione all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

Le comunicazioni:

Correzione elenchi 5 per mille

Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­men­­te competente la correzione degli errori con­te­nuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­gen­zia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito del­le

domande presentate entro l’11.4.2022.

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del­ CONI territorialmente competente la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ri­par­tizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande pre­sen­tate entro l’11.4.2022.

Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione spe­ciale del Registro delle imprese, devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficia­ri della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-03-2022

Presentazione domande per il credito d’imposta per manifesti pubblicitari

I titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati al­l’af­fissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, devono inviare in via telematica al­l’A­genzia delle Entrate:

SCADENZE DEL 16-03-2022

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2021 utilizzando il modello “ordinario” della “Certifica­zio­­ne Uni­ca 2022”, approvato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

Possono essere inviate dopo il 16.3.2022 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2022 (31.10.2022) le certificazioni che non con­ten­­gono dati da uti­­liz­­zare per l’elaborazione dei mo­delli 730/2022 e REDDITI PF 2022 pre­com­­pi­lati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2022

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2022.

La comunicazione deve avvenire in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2022.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri oc­casionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2021:

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2022”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Se la certificazione relativa al 2021 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2021” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2021), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2022”.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2021, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021.

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2021.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2021, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

Trasmissione dati spese per interventi su parti condominiali

Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2021 devono co­municare in via te­le­matica all’A­­­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento:

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2021, per il pagamento delle spese per:

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­nagrafe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­cevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati:

La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in

relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2021, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

Trasmissioni dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

L’importo della tassa prescinde:

Versamento saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021).

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021).

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio e feb­bra­­io 2022 risulta inferiore a 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021).

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA DEL 25-03-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di febbraio 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-03-2022

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2021 e IRAP 2021, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

SCADENZE DEL 31-03-2022

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

La presentazione deve avvenire:

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione:

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2021 devono presen­tare la domanda:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2021:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Dichiarazione per la “Tobin tax”

I contribuenti che, nel 2021, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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