Area Riservata

Il Bilancio di previsione per il 2018

La legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) si compone di 19 articoli, ma la parte rilevante è concentrata in un unico articolo suddiviso in 1.181 commi. La legge di bilancio per l’anno 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è stata approvata definitivamente dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 dicembre 2017 in terza lettura (A.S. n. 2960-B).

Il testo integrale della circolare mensile è scaricabile dall’area riservata.

Il sacchetto

Io vedo il mare e penso a te
giro intorno all’immondizia e penso a te
guardo ai lati della strada e intanto penso a te
mangio un pesce? E penso a te
sento il riscaldamento terrestre? E penso a te

vedo una discarica che brucia, abbasso gli occhi e penso a te
purtroppo so che cosa adesso sei
so anche al nostro mondo che cosa fai
e so di certo che qualcosa stai avvolgendo

è troppo lungo il tempo che
per distruggere chi come te
non sembra però ci vuole macerando

compro i carciofi e penso a te
faccio la differenziata e penso a te
vedo l’isola di plastica nell’oceano e penso a te
sento il lamento per un centesimo e penso a te
cosa lasciamo ai nostri figli e penso a te
io non dormo … ma pensa te !

stefano benatti

La Manovrina di Primavera

E’ fresco fresco di stampa il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta Manovrina), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno ed in vigore da subito (fatta eccezione per l’entrata in vigore di alcune disposizioni per le quali la decorrenza è stata espressamente prevista).

Le novità (e le sorprese) non mancano; ciò che manca è, come sempre, la logica che ha guidato la mano di chi ha scritto il testo normativo.

Ad oggi è possibile fare solamente una rapida (e parziale) carrellata delle novità, nell’attesa che qualcuno (Ministero, Agenzia delle Entrate) si degni di darci delucidazioni almeno in merito ai criteri da adottare nel periodo transitorio.

Il testo integrale della circolare mensile è scaricabile dall'area riservata.

 

I lemming
Avete presente i lemming, i graziosi roditori, simili a criceti, che popolano le regioni artiche? Ebbene, questi esserini, quando capiscono che la loro popolazione supera le risorse disponibili per sopravvivere, corrono a suicidarsi in massa gettandosi in mare. E' diventato talmente proverbiale, anche in italiano, che si dice "come lemming" o "come tanti lemming" per indicare un comportamento irrazionale adottato per imitazione isterica, senza ragionare, da una massa di individui.
Non auguro mai del male a nessuno ma qualche volta mi piacerebbe che tutta quella massa di persone, che si inventa le disposizioni tributarie che poi per noi diventano obbligatorie, si  rasformassero in lemming e corressero a buttarsi (tutti e nessuno escluso) nel Tevere giù dal ponte Milvio.

images lemming
stefano benatti

 

Circolare di aggiornamento Aprile 2017

La circolare tratta i seguenti argomenti: Chiarimenti dall’Agenzia sulle novità in tema di 5 per mille; Sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello F24 a zero; Ruoli: proroga e chiarimenti; L’abolizione dei voucher: quali alternative; La responsabilità solidale negli appalti ritorna al passato; Comunicazioni di anomalia – Occultamento operazioni Iva 2014; Al via la classificazione del rischio sismico degli edifici; Modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: scadenza primo trimestre al 31 maggio 2017.

Il testo integrale della circolare mensile è scaricabile dall'area riservata.

 

 

Le verità infrante
La scienza e la conoscenza sono basate su principi che, a loro volta, si basano su presupposti su cui si basa una teoria. Grazie al primo principio della termodinamica sappiamo che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Archimede ci ha fatto capire perché una nave resta a galla in mezzo al mare. Newton, da sotto un albero, ci ha avvertito del collasso gravitazionale e Einstein, formulando il principio della relatività, ha permesso la comprensione della maggior parte di ciò che accade.

Anch’io, modestamente, ho elaborato un principio; più o meno recita così: le certezze sono inversamente proporzionali all’età.

Da piccolo sei certo che Babbo Natale sia un vecchietto un po’ in carne che scorrazza per ogni dove regalando momenti felici; non ti fai troppe domande, ma sai che i tuoi denti da latte durante la notte si trasformeranno in sonanti monetine; le femminucce che incontri a scuola sei certo che siano esseri normali con desideri normali e pensieri normali. Sei convinto che gli adulti siano immancabilmente saggi e giusti, che gli insegnanti, i medici, i carabinieri, i politici, i giudici abbiano sacrificato la loro esistenza per consentirti di vivere in un paese colto, salubre, protetto, legittimo e giusto. Sei sicuro che la vita non nasconda inganni o trabocchetti.

Da adolescente, superato il trauma dell’inesistenza di Babbo Natale e della fatina dei denti, cominci a porti dei dubbi sulla normalità delle femminucce ma mantieni salda la convinzione dell’onestà degli adulti; una qualche certezza la devi mantenere se non vuoi sbarellare del tutto.

Da adulto, dopo che ti hanno fatto il culo a strisce, dopo che ti hanno imbrogliato, imbrigliato, ingarbugliato, incanalato, trafitto, aggiogato, dopo che vieni a sapere che anche le intercettazioni fatte dai carabinieri sono false e taroccate capisci che …. non hai capito niente sulle femminucce.

stefano benatti

 

Circolare di aggiornamento Marzo 2017

La circolare tratta i seguenti argomenti: Modello intra acquisti, obblighi e scadenze; Credito d’imposta ricerca e sviluppo; Distributori automatici: obbligo telematico dal prossimo 1° aprile 2017; Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate; Privacy: l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.); Le nuove modalità di presentazione della richiesta per la “Sabatini-ter”; La conversione del milleproroghe.

Il testo integrale della circolare mensile è scaricabile dall'area riservata.

 

 

Triage
Se vi capitasse di passare per il pronto soccorso di un ospedale (ma spero che non vi accada mai), notereste che il sistema di smistamento dei pazienti è codificato sulla base di una procedura che utilizza dei codici colore. Questi codici identificano, in ordine di gravità, l’urgenza con cui il personale deve o dovrebbe intervenire; la procedura è chiamata triage ed è usualmente suddivisa in quattro classi che sono: bianco (nessuna urgenza); verde (urgenza minore); giallo (urgenza) e rosso (emergenza).
Esiste, anche, il triage psicologico attuato all’interno di protocolli di medicina delle catastrofi e delle situazioni di crisi. Le classificazioni, in questi casi, sono finalizzate ad una rapida valutazione dello scompenso psichico o psicofisico che colpisce un soggetto in una situazione di disastro e di grande sventura. Le classi non sono, in questo caso, identificate con colori, bensì con sigle: Psi1, Psi2 e Psi3.
L’altro giorno, dopo che per alcune ore ero alle prese, nel tentativo di capirne l’utilità, con il metodo del “costo ammortizzato” (e chi è del mestiere mi ha capito), mi sono automisurato il livello di scompenso psicofisico (ho una macchinetta per lo scopo) e il mio livello è risultato una combinazione tra triage normale e triage psicologico: ero a livello Psi3 in codice rosso. Dopo poco ho sentito un’ambulanza che si avvicinava a sirene spiegate ed ora mi ritrovo con addosso una strana camicia bianca con le maniche allacciate dietro la schiena. Sono in uno strano stanzone con le pareti imbottite in compagnia di altri strani soggetti tutti con addosso una camicia simile alla mia. Mentre mi avvicino ad uno degli incamiciati, questo si gira verso di me. Ha gli occhi arrossati che contrastano con il volto di un pallore sepolcrale. Con un filo di voce ripete, come un mantra, poche parole: “fair value, mark to market, fair value, mark to market”. Mi scosto di lato e per poco non inciampo in un altro incamiciato di bianco che, inginocchiato, sta scrivendo sul pavimento frasi dal vago sapore shakespeariano del tipo: “rilevante o irrilevante, questo è il problema.”. Allora capisco. Non devo mangiare la pizza per cena. Rischio di fare brutti sogni.
stefano benatti

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

In data 24 novembre 2016, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge (A.S. 2595), di iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 4110) portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

La legge di conversione, 1° dicembre 2016, n. 225, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 ed è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi, da oggi).

Il testo integrale della circolare mensile è scaricabile dall'area riservata. .

 

Introduzione

Lunedì 5 dicembre 2016

Sell ! sell ! sell ! era l’unica frase ripetuta a gran voce al telefono da tutte le persone che occupavano l’enorme stanza piena di monitor impilati uno sull’altro. Erano tutti scamiciati, con chiazze scure sotto le ascelle che il contrasto con il colore celeste delle camicie rendeva ancora più evidenti.

Fuori, un inusuale tiepido sole riscaldava una splendida giornata di inizio dicembre (il 5 dicembre per l’esattezza) e la Piazza del Duomo era sovrastata da un intenso cielo azzurro. La vera stranezza, però, non era tanto il clima settembrino quanto la assoluta assenza di persone. Non vi era alcuno. Né turisti, né studenti, né milanesi affaccendati, né milanesi sfaccendati, né vagabondi, né questuanti. Nessuno.

La metropolitana era ferma, così come gli autobus ed i filobus. Una interminabile fila di taxi riposava al limitare della piazza, ma nessun autista era al posto di guida. I tavolini fuori dai bar erano apparecchiati e le tovagliette svolazzavano tenendo il ritmo del battito d’ali dei piccioni: padroni assoluti della vuota spianata, inchinata alla maestosa cattedrale.

Non solo a Milano. La scena era la stessa in tutte le piazze d’Italia, in tutte le vie, in tutti i viali, in tutte le città, nei paesi, nei borghi, nei luoghi di montagna, nei luoghi di mare, nei rifugi alpini ed anche in pianura. Ovunque.

Tutti erano rimasti a casa, alcuni non si erano neppure alzati da letto e restavano immobili sotto le coperte; alcuni erano usciti, furtivi e circospetti, solo per soddisfare i bisogni dei loro animali domestici, ma dopo averne raccolto gli escrementi erano frettolosamente rientrati in casa con il sacchettino pieno dimenticato nella tasca della giacca.

Le piazze, le vie, le strade erano deserte ma non silenziose. Un brusio indistinto filtrava dalle finestre e dalle porte delle case. Un orecchio attento, però, poteva distinguere voci di telecronisti che, accavallandosi tra loro, commentavano gli ultimi eventi che avrebbero mutato il corso del paese. Le cronache erano alcune pacate, altre concitate, alcune in italiano, altre in inglese, una in tedesco, alcune esultanti altre meste.

Era girata voce che alle 10,00 il Presidente avrebbe rilasciato una dichiarazione e tutti la stavano aspettando. Con puntualità svizzera, all’ora stabilita, il Presidente si presentò in sala stampa e si posizionò davanti ad una selva di microfoni. Il vestito era sgualcito, il nodo della cravatta allentato, la barba reclamava un paio di lamette bilama, gli occhi tradivano una notte insonne.

Dopo una breve pausa, durante la quale tutti i cuori si fermarono di battere, pronunciò le poche parole che avrebbero cambiato la sorte di un intero paese: Mariaelena è incinta.

 stefano benatti

Circolare mensile - sommario

Informative e news per la clientela di studio
- Le news di novembre
- Emanati i provvedimenti per la scelta dei regimi che prevedono la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi
- Lavoro accessorio mediante voucher: la nuova comunicazione preventiva
- 5 per mille a iscrizione automatica anche per il settore della cultura
- Uscita dal Vies: comportamenti da valutare per chi non opera stabilmente con l’estero
- Confermati i coefficienti per l’ammortamento degli impianti fotovoltaici
- Operativo il bonus amianto
- Decisioni in vista per la conservazione delle fatture elettroniche emesse dal GSE

Occhio alle scadenze
- Principali scadenze dal 16 novembre 2016 al 15 dicembre 2016

Il testo integrale della circolare mensile è scaricabile dall'area riservata.

 

Introduzione alla circolare mensile 

La genesi degli dei

La più antica storia di riproduzione per partenogenesi (modalità di procreazione “asessuata” perché non richiede fecondazione) è quella raccontata da Esiodo nella Teogonia: il suo poema mitologico sulla genealogia degli dei greci.
“All'inizio, e per primo, venne ad essere Chaos, segue Gaia e quindi Tartaro; da Chaos sorgono, per partenogenesi, Erebo (le Tenebre) e Nyx (la Notte); da Gaia viene generato, per partenogenesi, Urano che, a sua volta, genera, sempre per partenogenesi, i monti, le Ninfe e il Ponto (il Mare); unendosi a Urano, Gaia genera i Titani (dodici in tutto tra cui Kronos e Rea); dopo i Titani, l'unione tra Gaia e Urano genera i tre Ciclopi; i titani Kronos e Rea generano diversi figli ma tutti questi vengono divorati da Kronos in quanto, avvertito dai genitori Gaia e Urano che uno di questi lo avrebbe spodestato, non vuole cedere il potere regale; ma Rea, incinta di Zeus (l'ultimo figlio avuto da Kronos), consigliatasi con gli stessi genitori, decide di partorire nascostamente a Creta, consegnando a Kronos una pietra che questi divora pensando fosse il proprio ultimo figlio; Zeus cresce in forza e intelligenza e infine sconfigge il padre Kronos facendogli vomitare gli altri figli che aveva divorato; il primo oggetto vomitato da Kronos è proprio quella pietra che egli aveva inghiottito scambiandola per Zeus; quindi Zeus scioglie dalle catene i tre Ciclopi così costretti dallo stesso Kronos, i quali lo ricambieranno consegnandogli il tuono, il fulmine e il lampo.”.

La più recente storia di partenogenesi è quella cui abbiamo assistito negli ultimi anni ed il cui epilogo dei giorni scorsi si è tenuto non sull’Olimpo bensì lungo le rive dell’Hudson.
“All'inizio, e per primo, venne ad essere Bill, segue George W.; da Bill nascono, per partenogenesi (questa, almeno, è la tesi della difesa mentre l’accusa sosteneva che avessero i tratti di una tal Monika), alcuni bastads; da George W. viene generata, per partenogenesi, la guerra in Afghanistan che, a sua volta, genera, sempre per partenogenesi, l’invasione dell’Iraq; unendosi a Bill, George W. genera (la scienza è ancora perplessa) i Titani (dodici in tutto tra cui Barak e Hillary); dopo i Titani, l'unione tra Bill e Hillary genera i tre Ciclopi; i Titani Barak e Hillary generano diversi figli ma tutti questi vengono divorati da Barak in quanto, avvertito che uno di questi lo avrebbe spodestato, non vuole cedere il potere; ma Hillary, incinta di Donald ('ultimo figlio avuto da Bill), consigliatasi con gli stessi genitori, decide di partorire nascostamente nell’Ohio, consegnando a Barak una mail che questi divora pensando fosse il proprio ultimo figlio; Donald cresce in forza (anche se con molta intelligenza ma divertendosi assai con le Ninfette) e infine sconfigge la madre Hillary ed anche il padre Barak, facendo vomitare a quest’ultimo gli altri figli che aveva divorato; il primo oggetto vomitato da Barak è proprio quella mail che egli aveva inghiottito scambiandola per Donald, ma la mail (che a furia di stare nel ventre era diventata un macigno) vomitata da Barak finisce diritto sulla testa di Hillay che decide di ritirarsi a vita privata con Bill nelle foreste di Chappaqua; quindi Donald scioglie dalle catene i tre Ciclopi così costretti dalla stessa Hillary, i quali lo ricambieranno consegnandogli i codici per il lancio dei missili nucleari.”.

stefano benatti

Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - collegato fiscale

In data 24 ottobre 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249 del 24.10.2016) il testo del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, cosiddetto collegato fiscale, contenete alcune norme di carattere tributario (e non solo) non recepite nella manovra di bilancio (Legge di stabilità 2017). Il centro studi del Parlamento ha predisposto, al fine di consentirne l’esame e la discussione da parte dei deputati e dei senatori, alcune schede di sintesi e schede di lettura. Di seguito, si riporta la sintesi del contenuto del decreto e in corsivo l’estratto di alcune schede di lettura per le parti più significative.

Introduzione

Etimologicamente parlando

Poiché entrati ormai a far parte del parlar comune, a volte capita di usare termini e vocaboli di cui non apprezziamo appieno il significato e che collochiamo all’interno della frase senza averne, prima, consapevolmente stimato il senso.
Non mi riferisco all’uso di parole di cui non se ne conosce assolutamente il significato, ma all’uso (diciamo così) inconsapevole delle stesse. Esempi ne sono le parole paradosso, metafora, allegoria e parossismo.
Per non parlare, poi, dell’inquinamento che subisce la nostra lingua per l’intercalare di parole anglosassoni, il cui significato è, sovente, misterioso non solo per noi ma per gli stessi inglesi. Questa non deve essere intesa come una crociata contro le lingue straniere, né contro l’impiego dei molti termini inglesi che, da mouse a discount, da toast a software, non hanno corrispondenti italiani efficaci e accettati. Esistono forestierismi insostituibili (come computer), utili (come autobus) e superflui (come ticket). Aggiungo che spesso le parole inglesi vengono caricate di un senso e di un potere esoterico che, di loro, non avrebbero. Così preferiamo la spending review alla revisione della spesa pubblica, lo spread alla differenza o scarto, l’autority all’autorità (ma dov’è la differenza), l’all-inclusive al tutto compreso, il break alla pausa, il selfie all’autoscatto e la privacy alla riservatezza.
D’altra parte, prima di tutto siamo pigri ed è assai più facile ricordarsi del selfie piuttosto che dell’autoscatto e, poi, non siamo tutti etimologi o etimologisti come dir si voglia e non sempre conosciamo l’origine e l’evoluzione fonetica, morfologica e semantica delle parole. Quindi, sia i puristi della lingua italiana, sia Dante Alighieri, sia l’Accademia della Crusca ci perdoneranno per i nostri strafalcioni (che, per inciso, è parola italianissimo e non volgare).
Vorrei, però, consigliare a tutti di verificare, prima dell’uso, il significato delle parole che utilizziamo: questo piccolo sforzo potrebbe, in alcuni casi, toglierci da situazioni poi imbarazzanti. Per fare un esempio, che immagino potrete in futuro ricordare, vorrei che rifletteste sul significato di anatocismo. Nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) calcolati su altri interessi a loro volta calcolati su un determinato capitale. Forse, prendendo spunto da chi riuscì a moltiplicare i pani e i pesci, le banche hanno applicato (per secoli) la moltiplicazione degli interessi con grande lucro e soddisfazione. Ora se solo si analizzasse l’etimologia della parola anatocismo si scoprirebbe che deriva dal greco anatocheizomai composta da:

così che, componendo i significati, il senso completo è: hai visto mai che te lo mettono nell’...

 

stefano benatti

 

 

Continua la lettura della sintesi del contenuto del decreto legge nell'area riservata.

È stata pubblicata in data 28 ottobre 2016 l’Ordinanza n. 53/2016 con cui il Commissario Straordinario alla ricostruzione dell’Emilia Romagna ha modificato l’Ordinanza n.57/2012 disponendo che:

- le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma  1  dell’ art.  8, Ordinanza n.57/2012, ossia entro il 31 ottobre 2016,  la cui istruttoria si sia conclusa  con  esito negativo,  anche  parziale,  sia  in  fase formale  che  in  fase  di  merito,  oltre il termine suddetto, possono essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre, i 30 giorni successivi alla comunicazione del Decreto di rigetto, anche oltre il termine del 31 ottobre 2016, sempre che le stesse abbiano  i  presupposti  normativi  di  ammissibilità  di  cui  all’Allegato  1  alla  medesima Ordinanza 57/2012.

La modifica ha comportato la sostituzione del primo comma dell’art. 13 bis dell’Ordinanza n. 57/2012.

Con la medesima Ordinanza, il Commissario ha stabilito la proroga delle comunicazioni da eseguirsi ai sensi dell’Ordinanza n. 50/2016 (sovracompensazioni), prevedendo che:

- il termine del 4 novembre 2016 inizialmente stabilito dall’Ordinanza n. 50/2016 per la presentazione delle comunicazioni previste dalla sezione 1 e 2 dell’Allegato A alla medesima, per la verifica della sovracompensazione, sia sostituito con il termine del 15 dicembre 2016.

Il testo dell’Ordinanza n. 57/2012, coordinata a seguito delle modifiche intervenute e da ultimo introdotte con l’Ordinanza n. 53 del 28 ottobre 2016, può essere scaricata dall’area riservata.

Ordinanze n. 50/2016 e n. 16/2016 – Criteri e modalità di verifica delle sovra compensazioni - Dichiarazioni di cui alla SEZIONE 1 ed alla SEZIONE 2 dell’Allegato A all’Ordinanza n. 50/2016

 

L’Ordinanza n. 50 del 26 settembre 2016 (portante modifiche all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016) prevede l’obbligo della trasmissione, tramite il portale SFINGE, degli elementi necessari al fine della verifica dell’eventuale sovracompensazione, che si verifica allorché l’aiuto di stato, insito nei finanziamenti imposte (Moratoria sisma 1 e Moratoria sisma 2), sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, ecceda l’ammontare dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.

La verifica della eventuale sovra compensazione è stata, da ultimo, ribadita dall’art. 6, comma 2, del DL 24 giugno 2016 n. 113 (che ha disposto la proroga del pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti medesimi), che ha, a tal fine, incaricato i Commissari Delegati alla ricostruzione.

E’ opportuno ricordare che:

(a) ai sensi della Nota Tecnica allegata all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 (che modifica l’Ordinanza 24 maggio 2014 n. 42), si configura una sovra compensazione qualora l’aiuto di stato insito dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, concessi ai sensi dell’articolo 3 del Decreto-Legge 74/2012 convertito in legge 122/2012, e di risarcimenti assicurativi, superi l’ammontare del danno accertato ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3 e dalle Ordinanze Commissariali applicative ed in particolare dalla spesa ammessa a contributo risarcitorio in applicazione delle medesime Ordinanze Commissariali;

(b) che, sempre ai sensi della Nota Tecnica allegata all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 (che modifica l’Ordinanza 24 maggio 2014 n. 42), nel caso si determini, comunque, una possibile sovra compensazione, l’importo stesso potrà essere ammesso a contributo, ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, a titolo di regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 1535/2007;
Al fine della verifica, pertanto, l’Ordinanza n. 50/2016 richiede la trasmissione, come detto mediante la piattaforma SFINGE, degli elementi necessari e la richiesta riguarda elementi diversi in funzione dell’avvenuta presentazione o meno di richieste di contributi in virtù delle varie ordinanze emanate per la ricostruzione.

In particolare, il punto 1 dell’Ordinanza n. 50/2016 prescrive:

(1) che i titolari dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 che abbiano presentato domanda di contributo in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze 57/2012, 23/2013, 158/2013 e 26/2016 nonché, relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, che abbiano presentato domanda di contributo in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e ss. mm e ii, sono tenuti a presentare, tramite l’applicativo SFINGE, attestazione nella quale deve essere dichiarato:

(i) l’ammontare di eventuali agevolazioni a ristoro del danno, anche in forma fiscale, diverse da quelle concesse ai sensi delle Ordinanze sopra citate, ottenute dall’impresa o professionista a cui è riferito il finanziamento; nonché

(ii) l’ammontare di eventuali agevolazioni il cui contributo, anche in forma fiscale, sia basato sugli stessi giustificativi di spesa presentati a contributo a valere sulle Ordinanze citate;

(2) che, inoltre, le imprese, diverse da quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, producano una dichiarazione “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (Commissione del 15 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

La Regione ha messo a disposizione (sul proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) il prospetto del calcolo dell’aiuto di stato espresso in ESL.

 

L’Ordinanza n. 50/2016 esenta dalla presentazione delle predette dichiarazioni i titolari di finanziamenti che avessero già provveduto alla comunicazione degli elementi ivi indicati a fronte di espressa richiesta pervenuta dal Commissario in forza delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 16/2016 ed in particolare del punto 9 della Nota Tecnica costituente l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 16/2016 citata.

La Regione Emilia Romagna ha precisato (tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 1 dell’Ordinanza n. 50/2016 sono:

(i) quelle relative al credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le modalità di attuazione stabilite dal Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero delle Finanze; e

(ii) quelle relative a contributi e/o agevolazioni a ristoro dei danni derivanti dal sisma 2012 concessi da soggetti pubblici diversi dal Commissario (quali ad esempio Camere di Commercio e Comuni) qualora detti contributi o agevolazioni siano liquidati o autorizzati a seguito di una rendicontazione;

La Regione Emilia Romagna ha, infine, precisato (sempre tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che non rientra tra le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 1 dell’Ordinanza n. 50/2016 il beneficio conseguente alla detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dall’art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, modificato dall'art. 11, comma 8, del DL 28 giugno 2013 n. 76.

 

Si ritiene che tra le agevolazioni, da evidenziare nella trasmissione alla Regione, rientrino i contributi previsti dal POR FESR 2007-2013 – Asse 4 – Attività 4.3.2: “Sostegno alla localizzazione delle imprese” come da determinazione della Provincia di Modena n. 154 del 08.10.2012.

Inoltre, il punto 2 dell’Ordinanza n. 50/2016 prescrive:

(1) che i titolari dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2:

(a) che non abbiano presentato almeno una domanda di contributo [in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze 57/2012, 23/2013, 158/2013 e 26/2016; nonché
(b) che non abbiano presentato domanda di contributo in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012

sono tenuti a presentare, tramite l’applicativo SFINGE:

(i) attestazione nella quale deve essere dichiarato:

(i.a) di essere in possesso della perizia giurata di cui l’articolo 11, comma 9 lettera a) del DL n. 174/2012;
(i.b) il valore del danno come stimato dalla predetta perizia;
(i.c) ogni eventuale altro fatto o circostanza dalla quale emerga l’attestazione da parte di terzi dell’ammontare dei danni conseguenti agli eventi sismici così come definiti dall’articolo 3 del medesimo DL n. 174/2012;

(ii) attestazione nella quale deve essere dichiarato l’ammontare, riconosciuto ed erogato, dell’eventuale rimborso assicurativo e l’ammontare del danno riconosciuto dalla compagnia assicuratrice;
(iii) attestazione nella quale deve essere dichiarato l’ammontare di eventuali agevolazioni, anche in forma fiscale, riconosciute a favore dei titolari dei finanziamenti medesimi;

(2) che, inoltre, le imprese, diverse da quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, producano una dichiarazione “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (Commissione del 15 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Anche per le dichiarazioni di cui al punto 2, la Regione ha messo a disposizione (sul proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) il prospetto del calcolo dell’aiuto di stato espresso in ESL.

L’Ordinanza n. 50/2016 prescrive che i titolari dei finanziamenti sono tenuti a trasmettere, a pena di revoca dei contributi, su richiesta del Commissario ed a seguito delle risultanze di quanto trasmesso ai sensi di quanto precede, la perizia (relativa ai redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del TUIR) da redigersi, per quanto previsto al punto 2) dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 22 marzo 2016, sulla base dei modelli alla stessa allegati (allegati A e B).

Come già precisato per le comunicazioni di cui al punto 1, la Regione Emilia Romagna ha precisato (tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che anche le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 2 dell’Ordinanza n. 50/2016 sono:

(i) quelle relative al credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le modalità di attuazione stabilite dal Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero delle Finanze; e
(ii) quelle relative a contributi e/o agevolazioni a ristoro dei danni derivanti dal sisma 2012 concessi da soggetti pubblici diversi dal Commissario (quali ad esempio Camere di Commercio e Comuni) qualora detti contributi o agevolazioni siano liquidati o autorizzati a seguito di una rendicontazione;

Ancora come già precisato per le comunicazioni di cui al punto 1, la Regione Emilia Romagna ha precisato (sempre tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che non rientra tra le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 2 dell’Ordinanza n. 50/2016 il beneficio conseguente alla detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dall’art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, modificato dall'art. 11, comma 8, del DL 28 giugno 2013 n. 76.

 

Si rammenta che il comma 9 dell’art. 11 del DL 10 ottobre 2012, n. 174 ha previsto che: “Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
nonchè
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013”.

La trasmissione delle attestazioni richieste alle Sezioni 1 e 2 di cui sopra deve avvenire tramite l’applicativo SFINGE entro il prossimo 4 novembre 2016.

La Regione Emilia Romagna ha precisato che non verranno presi provvedimenti in ipotesi di sovracompensazione di importo non superiori ad €.500,00=.

 

Il testo integrale dell’Ordinanza n. 50/2016 è visionabile presso il sito web della Regione Emilia Romagna alla sezione terremoto, il cui link è qui sotto riportato:

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2016/ordinanza-n-50-del-26-settembre-2016-del-presidente-bonaccini-in-qualita-di-commissario-delegato-1;

Reverse charge: demolizione e costruzione nuovo immobile

di Sandra Guerzoni e Stefano Benatti

In presenza di unico contratto di appalto per totale demolizione e successiva ricostruzione di edificio industriale, si applica il regime IVA ordinario alle diverse tipologie di prestazioni dedotte nel contratto e quindi anche a quelle che, autonomamente considerate, sarebbero soggette a “reverse charge” secondo la nuova lettera a-ter), comma 6 dell’art.17 DPR633/72.

Questo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che emerge nella circolare n.37/E del 22 dicembre 2015.

Nonostante sia ormai trascorso un anno dall’introduzione della lett.a-ter) comma 6 art.17 DPR 633/721 che individua nelle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti, e di completamento relative ad edifici una specifica ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge, permangono ancora dubbi sull’applicazione della disposizione in esame.

Probabilmente, gli stessi chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate da ultimo nella circolare 37/E del 22 dicembre 2015, li hanno accresciuti piuttosto che dissipati, come ci si sarebbe attesi, grazie agli elementi di novità introdotti nell’interpretazione delle disposizioni normative, talvolta in contrasto con gli orientamenti contenuti nella precedente circolare 14/E del 27 marzo 2015.

Il meccanismo del reverse charge, come noto, pone, in capo al cessionario dei beni o al committente dei servizi, soggetti passivi IVA, gli adempimenti relativi all’applicazione ed all’assolvimento del tributo.

Esso pertanto, costituisce una deroga alla regola ordinaria che identifica il debitore dell’imposta nel cedente i beni o nel prestatore di servizi, ed in quanto tale, chiaramente non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente indicati dalle norme di legge. E’ importante, allora, cercare di individuare correttamente l’ambito di applicazione della fattispecie di cui alla lett.a-ter) comma 6 art.17 DPR 633/72 (brevemente lett.a-ter) che allo stesso modo della lett. a) opera per prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia.

Giova preliminarmente evidenziare che per le prestazioni di servizi di cui alla lett.a-ter), quali: pulizia, demolizione, installazione degli impianti e di completamento relativi agli edifici, il meccanismo di reverse charge trova applicazione a prescindere da particolari requisiti soggettivi del prestatore e dalla tipologia del contratto sottostante.

Non è richiesto, diversamente dalla lett.a), che la prestazione sia resa nell’ambito del settore edile, in dipendenza di un contratto di subappalto e nei confronti di imprese costruttrici o di imprese che svolgono attività di ristrutturazione di immobili. A conferma di ciò l’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E del 2015 precisa che “i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO2.” Ed ancora, richiamandosi alla relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Stabilità 20153, l’amministrazione finanziaria, nella medesima circolare 14/E-2015, precisa che “per le prestazioni di cui alla lettera a-ter) il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere: - dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; - dalla tipologia di attività esercitata.” del prestatore.

Per l’applicazione del reverse charge di cui alla lett. a-ter) è sufficiente che entrambe le parti, il prestatore ed il committente, siano soggetti passivi IVA e che l’operazione rilevante IVA posta in essere, costituisca una prestazione di servizi relativa ad edifici; rimangono pertanto, escluse da reverse quelle di fornitura con posa in opera, ove la prestazione, ancorchè presente, assume una funzione accessoria4 rispetto alla cessione.

E’ indifferente che le prestazioni di servizi siano rese in dipendenza di contratti di appalto, o di contratti d’opera o di contratti di subappalto, assumendo invece, rilevanza la corretta individuazione della nozione delle prestazioni recate dalla lett. a-ter). A tale ultimo scopo, “…..in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.5”

Uno dei dubbi che sin dall’introduzione della nuova ipotesi di reverse nel settore edile si è posto all’attenzione degli operatori, riguardava l’applicazione del corretto regime IVA relativamente alle prestazioni di servizi ricomprese in un contratto di appalto unico.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate assume una posizione piuttosto ambigua e l’interpretazione fornita con la circolare 14/E, appare inadeguata a fugare ogni dubbio. In un primo passaggio, nell’ambito della trattazione delle prestazioni di completamento, ma ciò si ritiene vada esteso a tutte le fattispecie contemplate nella lett.a-ter), essa afferma infatti, che “…… in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.” E subito dopo, riconoscendo che “…. stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile …. con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto …. In una logica di semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge”.

La regola che sembrava, pertanto, potersi desumere dalle prime indicazioni impartite dall’Agenzia, era che in presenza di un unico contratto comprensivo anche di prestazioni soggette al regime dell’inversione contabile, si doveva prioritariamente procedere alla loro scomposizione e fatturazione distinta dalle prestazioni soggette al regime ordinario, in subordine, quando tale modalità risultasse di difficile applicazione, sarebbe invece stato possibile applicare indistintamente il regime ordinario.

E ciò è parso ancor più corretto alla luce dei chiarimenti forniti, nel medesimo documento di prassi, in occasione delle precisazioni circa il rapporto tra reverse charge e “Utilizzo del Plafond”, in relazione al quale essa afferma la prevalenza del meccanismo del reverse charge sulla non imponibilità di cui all’art.8 comma 1 lett.c DPR633/72, con impossibilità pertanto di utilizzo del plafond6. In relazione alle stesse prestazioni di cui alla lett.a-ter), quando ricomprese in contratti di appalto unici, unitamente ad altre soggette al regime ordinario, l’amministrazione finanziaria precisa la necessità di separarle e fatturarle distintamente se il committente è un esportatore abituale che si avvalga dell’art.8 comma 1 lett.c DPR633/72, per effettuare acquisti in “esenzione” da IVA. Essa, pur rilevando che “Può verificarsi….. il caso di un esportatore abituale che riceva dai fornitori delle fatture ove non sia facile scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie.”, tuttavia conclude ribadendo l’obbligo di scomposizione delle prestazioni e l’assoggettamento a reverse charge, senza lasciare spazio per alcuna semplificazione. Infatti “In tali ipotesi, in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile - come sopra precisato -costituisce la regola prioritaria.”

Nell’indeterminatezza della posizione manifestata dall’Agenzia, sotto il profilo operativo, il contribuente, valorizzando così la natura di contrasto alle frodi attribuita alla norma, a fronte di un unico contratto ha prioritariamente verificato la possibilità di scomporre le prestazioni soggette al nuovo reverse da quelle invece soggette al regime ordinario e solo dove ciò non è stato possibile, avvalendosi della semplificazione concessa (in modo un po’ ambiguo) ha assoggettato tutte le prestazioni al regime ordinario.

Il comportamento illustrato e sino ad ora tenuto appare oggi messo fortemente in discussione dai nuovi orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 37/E del 22 dicembre 2015 in occasione di incontri tenuti con i rappresentanti delle associazioni di categoria. L’Amministrazione finanziaria, infatti, rispondendo ad un quesito volto a sapere se il meccanismo dell’inversione contabile si applichi all’attività di demolizione anche quando tale attività sia ricompresa in un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, afferma che nell’ipotesi specificata debbano trovare applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.

La ragione per escludere l’applicazione del regime di reverse charge alla fattispecie in esame risiede, non tanto (o non solo) in una logica di semplificazione, quanto nel nesso di funzionalità tra la prestazione di demolizione e quella inerente la realizzazione della nuova costruzione. “In tal caso, infatti, l’attività di demolizione deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione. Così, ad esempio, in presenza di un contratto unico avente ad oggetto la realizzazione di una nuova costruzione, previa demolizione di un vecchio edificio, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’attività di demolizione, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.”7

Una simile soluzione interpretativa, diametralmente opposta alle precedenti, se corretta, avrà quale effetto una limitazione della portata applicativa del nuovo reverse charge; le prestazioni di demolizione, ad esempio, risulteranno soggette al meccanismo dell’inversione contabile di cui alla lett.a-ter) solo ed esclusivamente quando l’intervento edilizio si esaurisce nella demolizione e conseguentemente la causa del contratto di appalto è unicamente la demolizione.

Appare evidente che la medesima fattispecie qui considerata non possa, almeno in astratto, ammettere soluzioni diverse, ed anzi contrastanti le une con le altre. Occorre, pertanto, verificare quale sia il corretto trattamento IVA da riservare alle prestazioni nel caso di “operazioni composite” al fine di stabilire se la circostanza di trovarsi di fronte ad un’unica fattispecie contrattuale sia di per sé sufficiente per estendere a tutte le prestazioni in essa ricomprese il regime ordinario, ancorchè alcune prestazioni autonomamente considerate sarebbero soggette a reverse charge ovvero quali siano le condizioni che giustifichino un trattamento unitario della fattispecie rappresentata da una molteplicità di prestazioni.

L’art.2, Direttiva n.2006/112/CE sancisce il principio secondo cui ogni operazione deve essere considerata di regola come autonoma e indipendente. Tuttavia a tale regola generale sono poste diverse eccezioni sia espressamente previste dalla legge, come ad esempio per il caso delle operazioni accessorie (ex art.12 DPR633/72), sia di natura interpretativa.

Le eccezioni sono rappresentate da fattispecie caratterizzate dalla concomitanza di operazioni diverse, accomunate tuttavia, da un rapporto di sussidiarietà l’una dall’altra ovvero di interdipendenza e complementarità. Si tratta di operazioni genericamente definite “operazioni composite” che possono suddividersi a loro volta in tre macrocategorie8:

a) “operazioni uniche”: con tale categoria vengono identificate quelle operazioni con le quali un fornitore effettua due o più cessioni o prestazioni, in cui una rappresenta la causa stessa dell’operazione, mentre l’altra (o le altre) si limita ad integrare la prima senza la quale non sarebbe stata neppure posta in essere; fra i due elementi si instaura un vincolo di accessorietà, tale per cui l’operazione accessoria perde la propria identità ai fini dell’IVA;

b) “operazioni complesse”: il raggruppamento identifica quelle operazioni che sono effettuate mediante il concorso di più prestazioni o cessioni, tra loro connesse, aventi tuttavia ciascuno pari dignità giuridica, economica e funzionale e che, complessivamente considerate, non sono riconducibili ad una particolare fattispecie normativamente disciplinata. Anche in questo caso, ai fini IVA, pur in assenza di un vincolo di accessorietà, l’operazione deve essere valutata nel suo complesso.

c) “operazioni multiple”: la terza categoria identifica quelle operazioni che si concretizzano in una pluralità di prestazioni o cessioni, autonomamente identificabili, ancorchè sia previsto un unico corrispettivo.

Riveste una particolare importanza, sotto il profilo dell’IVA, stabilire se “un'operazione che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente.” (C-349/1996)

La Corte di Giustizia europea, muovendo dalla considerazione che “data la diversità delle operazioni commerciali, è impossibile fornire una risposta esaustiva quanto al modo di esaminare correttamente la questione in tutti i casi”9, elabora alcuni principi volti ad orientare gli operatori nella corretta qualificazione delle operazioni composite ai fini IVA.

Innanzitutto, per determinare, se ci si trovi di fronte a due o più prestazioni distinte o ad un'unica prestazione quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, “si devono …prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione considerata” (C-111/2005).

Una volta valutati tutti gli elementi che caratterizzano l’operazione, in base alla giurisprudenza della Corte europea, si è in presenza di un’unica prestazione, e quindi è in riferimento ad essa che si individua il corretto trattamento IVA (territorialià, aliquota, esenzione…) quando:

- “due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (C-111/2005);

- “due o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale” (C-349/1996). A tale riguardo una prestazione deve essere considerata accessoria ad una principale, quando essa non costituisce per la clientela un fine a se stante, quanto un mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal prestatore.

Se da un lato la previsione di un unico corrispettivo nel contratto non è determinante per stabilire che si è in presenza di una operazione unica (C-349/1996), dall’altro neppure la previsione di corrispettivi distinti è decisivo per considerare le prestazioni autonomamente, assumendo rilevanza il collegamento che si instaura fra gli elementi che compongono l’operazione.

Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue al caso concreto, contratto unico avente ad oggetto la demolizione e nuova costruzione di fabbricato, si ritiene ci si trovi di fronte ad una operazione composita finalizzata alla realizzazione del nuovo fabbricato, ove tutti gli elementi costitutivi sono necessari alla sua realizzazione e strettamente connessi fra di loro. Pertanto, non si può, senza scivolare nell’artificio, ritenere che il cliente acquisti inizialmente la demolizione, successivamente le opere di fondazione, le opere murarie, di installazione degli impianti ecc...., ai fini IVA l’operazione deve essere considerata nel suo complesso, quale unica prestazione, a nulla rilevando l’indicazione di corrispettivi distinti.

La prestazione di costruzione complessivamente considerata, costituisce una prestazione generica alla quale si applicano le ordinarie regole IVA quanto all’individuazione del debitore del tributo, fatta salva l’applicazione del meccanismo del reverse charge nei rapporti contrattuali di sub appalto, ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla lett.a), comma 6 art.17 DPR633/72.

Allo stesso modo, dovrebbe potersi concludere a fronte di un unico contratto avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato con rimozione delle macerie, ove se ritenessimo l’attività di rimozione delle macerie accessoria a quella di demolizione, prestazione principale, all’intera fattispecie contrattuale dovrebbe applicare il reverse charge di cui alla lett.a-ter, 6 comma art.17 DPR633/72.

1 Ad opera della legge finanziaria per l’anno 2015 L.190/2014.

2 Fatto salvo ovviamente l’ipotesi in cui il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, nel qual caso, l’Agenzia delle Entrate, confermando un precedente orientamento (RM172/E del 2007), afferma “l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO.”

3 In cui si afferma testualmente che “il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

4 La circolare n.14/E del 2015 conferma gli orientamenti interpretativi già espressi con la circolare n.37/E del 2006 e le risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007.

5 CM14/E del 27 marzo 2015.

6 Magari l’impossibilità di utilizzo del plafond per l’acquisizione di prestazioni di servizi nel settore edile soggette al meccanismo dell’inversione contabile deriva dalle stesse limitazioni poste dall’art.8 comma 1 lett.c) DPR633/72, che esclude dalla non imponibilità le cessioni di fabbricati. La limitazione all’utilizzo del plafond sancito dall’art.8 comma 1 lett.c) deve estendersi anche alle prestazioni di servizio che di fatto hanno come effetto il trasferimento di fabbricati come ad esempio i leasing per l’acquisto di fabbricati o le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati (CM145/1998 “Permane, in ogni caso, il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.”).

7 Circolare n.37/E del 22 dicembre 2015 par.2

8 P. Centore art.12 DPR633/72 Codice IVA nazionale e comunitaria commentato - Ipsoa

9 (C-349/1996)

L’articolo è scaricabile dal sito de IlSole24Ore

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

Raggiungici