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Commento all'Ordinanza n. 53 del 28 ottobre 2016

È stata pubblicata in data 28 ottobre 2016 l’Ordinanza n. 53/2016 con cui il Commissario Straordinario alla ricostruzione dell’Emilia Romagna ha modificato l’Ordinanza n.57/2012 disponendo che:

- le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma  1  dell’ art.  8, Ordinanza n.57/2012, ossia entro il 31 ottobre 2016,  la cui istruttoria si sia conclusa  con  esito negativo,  anche  parziale,  sia  in  fase formale  che  in  fase  di  merito,  oltre il termine suddetto, possono essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre, i 30 giorni successivi alla comunicazione del Decreto di rigetto, anche oltre il termine del 31 ottobre 2016, sempre che le stesse abbiano  i  presupposti  normativi  di  ammissibilità  di  cui  all’Allegato  1  alla  medesima Ordinanza 57/2012.

La modifica ha comportato la sostituzione del primo comma dell’art. 13 bis dell’Ordinanza n. 57/2012.

Con la medesima Ordinanza, il Commissario ha stabilito la proroga delle comunicazioni da eseguirsi ai sensi dell’Ordinanza n. 50/2016 (sovracompensazioni), prevedendo che:

- il termine del 4 novembre 2016 inizialmente stabilito dall’Ordinanza n. 50/2016 per la presentazione delle comunicazioni previste dalla sezione 1 e 2 dell’Allegato A alla medesima, per la verifica della sovracompensazione, sia sostituito con il termine del 15 dicembre 2016.

Il testo dell’Ordinanza n. 57/2012, coordinata a seguito delle modifiche intervenute e da ultimo introdotte con l’Ordinanza n. 53 del 28 ottobre 2016, può essere scaricata dall’area riservata.

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