Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-12-2024

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209:

  • al soggetto gestore “RAM spa”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it.

Il termine finale scade il 20.1.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL 12-12-2024

Riapertura adesione al concordato preventivo biennale

I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), pos­sono aderire alla riapertura del concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, a condizione che:

  • abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 (modello REDDITI 2024);
  • presentino una dichiarazione integrativa modello REDDITI 2024 con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato alla stessa.

Nella predetta dichiarazione integrativa non possono essere indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.

L’adesione alla riapertura del concordato preventivo biennale consente di accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2018 - 2022, di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024.

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono accedere al credito d’im-posta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale scade il 30.1.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. 

SCADENZA DEL 15-12-2024

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’ope­ra­­­zione ricevuti nel mese di novembre 2024 o ad opera­zioni effettuate nel mese di novembre 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora sia­no di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-12-2024

Riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizza-zione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione, devono procedere:

  • al riversamento dei crediti in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, al versamento della prima di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive, scadenti il 16.12.2025 e il 16.12.2026, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail.it.

Il termine finale di presentazione delle domande è stabilito alle ore 16.00 del 17.1.2025. Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

Saldo IMU 2024

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2024:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni re­lative al 2024;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto ver­­sato come prima rata;

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Seconda rata IMU 2024 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente cor­rispo­sta per l’an­no 2023.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2024 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2025.

Versamento rate imposte e contribuiti

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata en­tro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la sesta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zio­ne per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la sesta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

  • È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di novembre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Entro il termine in esame devono essere ver­sate anche le ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, ope­rate nei mesi di gennaio ad ot­to­bre 2024, se non state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi deve effettuare il versa­mento anche  del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, set­­tem­bre e ottobre 2024, di am­mon­ta­re cu­mu­la­tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2024.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2023;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che ma­turano nel 2024.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 17.2.2025.

Versamento acconti da 730/2024

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2024, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare sec­ca sulle lo­ca­zioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti cor­­­ri­­sposti a novembre.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­­nui, sta­biliti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni in­stal­lati a novembre 2024.

SCADENZA DEL 19-12-2024

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2023:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Pre­­sidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 20-12-2024

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati

Le imprese che nel corso dell’anno 2023 hanno acquistato prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:

  • al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;
  • esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2025

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2025, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in al­cuna delle abitazioni per le quali il di­­chia­­ran­te è tito­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­po­nente della famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­ni­tura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­­­levisivo ulte­riore rispetto a quello per cui è sta­ta presentata una denunzia di cessa­zione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­le­visivo per “sug­gella­mento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, Uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino.

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

  • mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, diret­ta­men­te o tramite un interme­diario abi­li­tato, o me­dian­te po­sta elettro­nica certificata (PEC);
  • entro il 31.12.2024.

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2025, sia mediante il servizio postale che in via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2025, ma potrebbe compor­tare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

SCADENZE DEL 27-12-2024

Versamento acconto Iva

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2024.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di NOVEMBRE 2024, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di NOVEMBRE 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di NOVEMBRE 2024, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-12-2024

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024 de­­vono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addi­zio­­na­li, del­le imposte sostitutive, delle im­po­ste pa­tri­mo­­niali e delle altre somme liqui­date nella di­chia­ra­zione dei redditi;
  • dovute dal defunto in relazione all’anno 2023.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024:

  • devono presentare presso un ufficio po­stale il mo­dello REDDITI 2024 cui era obbli­gato il de­funto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­­fe­­dele presentazione della dichia­­ra­zione re­la­tiva al 2022 e gli omessi, insufficienti o tardivi ver­sa­menti del 2023, con riduzione delle san­zio­ni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com-­messe:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzio­ni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­res­si legali e delle sanzioni ridotte previste per le di­ver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiara­zioni in­te­grative.

SCADENZE DEL 31-12-2024

Comunicazione crediti d’imposta “edilizi” acquistati da soggetti” qualificati”

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93, le società appar-tenenti ad un gruppo bancario e le imprese di assi-curazione autorizzate ad operare in Italia, che hanno acquistato le rate dei crediti derivanti da opzione per interventi superbonus, bonus barriere 75% e sisma-bonus, utilizzabili a partire dall’anno 2025, identificate con codice univoco ai sensi dell’art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020 e già accettate entro il 2.12.2024, devono effettuare un’apposita comunicazione all’Agen-zia delle Entrate:

  • in cui dichiarano che l’acquisto di tali rate è avvenuto ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, al fine di derogare all’obbligo di ripartizione delle rate in 6 quote annuali di pari importo previsto dall’art. 121 co. 3-ter del DL 34/2020;
  • in via telematica, secondo le modalità stabilite dal relativo provv. 21.11.2024 n. 422331.

Rimborsi modelli 730/2024 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2024 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

Opzione per il regime ex L.398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­­de mu­si­cali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

  • alla SIAE competente, in ragione del pro­prio do­mi­­cilio fiscale;
  • a decorrere dal 2025.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’ac­con­to sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2025 e se­guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di rice­vi­­men­­­­to o tramite posta elettronica certifi­cata (PEC).

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2023, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2024 o REDDITI PF 2024).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zio­ne:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “ri­sparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e am­mi­ni­­stra­zione titoli presso intermediari abili­tati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2025

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organiz­za­zio­ni, che svolgono in via prevalente attività di lo­cazione im­mobiliare, devono presentare alla com­pe­tente Direzio­ne Re­gionale dell’Agenzia del­le Entrate la comuni­ca­zione:

  • dell’opzione per il regime delle Società di Inve­sti­mento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle So­­cietà di Investimento Immobiliare Non Quo­ta­­te (SIINQ), a de­­correre dal pe­rio­do d’impo­sta 2025;
  • redatta sull’apposito modello;
  • mediante consegna diretta o spedizione a mez­­­­zo raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­­ni­cata entro il termine del periodo d’imposta ante­rio­re a quel­lo di decorrenza.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di DICEMBRE 2024 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di DICEMBRE 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di NOVEMBRE 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2024, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2025:

  • per la copertura degli oneri per la tenuta del­l’Al­bo degli autotrasportatori e il funzio­na­men­­­to dei rela­tivi Comitati;
  • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione “Paga­mento Quote” presente sul sito www.alboauto­trasporto.it.

SCADENZA 02-01-2025

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui sca­denza del termine era il 2.12.2024 (in quanto il 30 novembre era sabato), possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,25%, oltre agli in­teressi legali.

Si ricorda che l’art. 7-quater del DL 19.10.2024 n. 155 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2025, in unica soluzione;
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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