PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di febbraio 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA 10-02-2025
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
Non rileva l’ordine temporale di presentazione.
SCADENZA 15-02-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE 17-02-2025
Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;
con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA quarto trimestre 2024
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2024.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5 al 31.12.2024 possono comunicare all’Agen-zia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
applicarla in relazione all’intero anno 2025;
presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 e versate entro il 17.2.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.
Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto
previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Premi INAIL
Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025.
Versamento in autoliquidazione 2024/2025 dei premi INAIL:
in unica soluzione;
oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.
SCADENZA DEL 25-02-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di gennaio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 28-02-2025
Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti
Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2024, l’agevolazione si applicherà anche nel 2025:
ove permangano i requisiti;
salvo espressa rinuncia del beneficiario.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025).
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Variazione richiesta di rimborso in compensazione
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2024 e IRAP 2024, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito.
Trasmissione dati forniture documenti fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Premi INAIL
Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.
Registrazione cumulativa contratti di affitto e terreni
I soggetti che, nel 2024, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
effettuare la loro registrazione cumulativa;
versare la relativa imposta.
Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari
Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2024, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2025.
Comunicazione rapporti finanziari
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:
Credito d’imposta per la promozione della musica
Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:
al Ministero della Cultura, in via telematica;
in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell’anno 2024.
SCADENZE DEL 03-03-2025
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,39%, oltre agli interessi legali.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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