PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di gennaio 2024.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 12-01-2024
Consegna Certificazioni per conguaglio
I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d’imposta i redditi percepiti nel 2023 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2023.
SCADENZE DEL 15-01-2024
Domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al terzo periodo di incentivazione:
- per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Assistenza fiscale per il 2024
I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2024 (relativi all’anno 2023) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
- i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
La comunicazione non riguarda:
- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
- SCADENZE DEL 16-01-2024
- Regolarizzazione saldo IMU 2023
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando:
- la sanzione ridotta dell’1,5%;
- gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall’1.1.2024
- Versamento IVA Mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2023;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
- È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
- Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2023;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
- Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2023;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2023
- Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2023.
- SCADENZA DEL 20-01-2024
- Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
- I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2023.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
- SCADENZA DEL 25-01-2024
- Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
- ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
- Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
- SCADENZA DEL 26-01-2024
- Regolarizzazione acconto IVA 2023
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, possono regolarizzare la violazione applicando:
- la sanzione ridotta dell’1,5%;
- gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall’1.1.2024.
- SCADENZE DEL 30-01-2024
- Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2023
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2023 (eventualmente suddiviso in tre parti).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;
- la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2023 infedele, presentato entro il 31.10.2023:
- mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
- con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.
- In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
- SCADENZE DEL 31-01-2024
- Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2024;
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
- Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
- Versamento importi residui del modello 730/2023
I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:
- gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;
- applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
- Variazioni redditi dei terreni
I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2023.
- Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2023 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.
- Comunicazione spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
- al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024.
- Gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2023.
- Versamento contributo revisori legali
I soggetti che all’1.1.2024 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2024:
- pari a 35,00 euro;
- Versamento contributo amministratori giudiziari
I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:
- pari a 100,00 euro;
- mediante bonifico bancario.
- L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2024.
- Comunicazione erogazioni liberali effettuate
I soggetti che nell’anno 2023 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:
- le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
- l’ammontare delle erogazioni effettuate;
- i soggetti beneficiari.
- Comunicazione erogazioni liberali ricevute
I soggetti che nell’anno 2023 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:
- l’ammontare delle erogazioni ricevute;
- le generalità complete del soggetto erogatore;
- le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituziona
- Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
- in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
- con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2023.
Il credito d’imposta può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
- Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante:
- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
- talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
- Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta
- dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
-
- Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel
regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta
- dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
- Fatturazione imballaggi
- I soggetti titolari di partita IVA possono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2023 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
- Dichiarazione imposta di bollo virtuale
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2023, al fine di:
- liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2023;
- procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2024.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
- utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
- esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
- Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro imprese
- I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti
- solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:
- contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;
- al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2023 e in acconto per l’anno 2024.
- I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono
- ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.
- Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024
- Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:
- non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
L’autocertificazione va presentata:
- compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
- mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;
- oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).
La presentazione dell’autocertificazione:
- entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2024, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;
- dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.
-
- Pagamento del canone RAI per l’anno 2024 non addebitato in bolletta
- Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:
- nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;
- oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:
- in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024;
- oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024.
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.