Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 11-06-2024

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-soste­nibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;

al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 26.6.2023 all’11.8.2023.

 Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giu­ridiche che esercitano l’at­tività di autotraspor­to di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno­tazione delle do­mande:

  • per il rimborso degli importi derivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in re­la­zione all’anno 2023;
  • al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli auto­trasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it.

A seguito della prenotazione, le domande devono es­se­re presentate dalle ore 9.00 del 24.6.2024 e fino al 22.7.2024 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 23.7.2024 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

SCADENZA DEL 12-06-2024

  1. Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), possono iniziare a comunicare all’Agenza delle Entrate:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal­l’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024;
  • ai fini del riconoscimento del previsto credito d’im­po­sta ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023.

Il termine finale per la presentazione della comunicazione in esame è stabilito al 12.7.2024.

SCADENZE DEL 15-06-2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di
  •  liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2024 e le schede per la de­sti­­na­­zione dell’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (mo­­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei con­gua­gli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zio­ne elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un in­­termediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (m­odelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­mediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.
  •  

SCADENZE DEL 17-06-2024

Acconto IMU 2024

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente do­vu­ta per l’anno 2023;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corri­sposta per l’an­­no 2023.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di maggio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mag­gio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 non supera 100,00 euro.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, feb­­bra­io, marzo, aprile e maggio 2024, di am­mon­tare cumula­tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la presta­zio­ne di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a mag­gio 2024.

SCADENZA DEL 25-06-2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2024, in via obbliga­toria o fa­coltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di apri­­le e maggio 2024, ap­po­si­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 29-06-2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2024 e le schede per la de­sti­­na­zio­ne dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (mo­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un in­termediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (mo­delli 730-4), direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

SCADENZE DEL 29-06-2024

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2024 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prez­zi rilevati nel mese di dicembre 2023;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le parte­ci­pa­zio­ni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abili­tato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari im­­porto.

Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport.

Le modifiche statutarie effettuate entro il 30.6.2024 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dal­l’im­posta di re­gistro.

Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la can­cellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiu­ti, in denaro o in natura, non aventi carattere ge­ne­rale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri­sar­citoria, effetti­va­mente erogati da Pub­bli­che Am­­ministra­zio­ni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche:

  • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa;
  • le ONLUS e le altre associa­zioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).

Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”

I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il ver­samento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro au­to­nomo prodotti in Italia, re­lativi al periodo d’imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque perio­di d’im­posta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.

Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono an­che richiedere l’applica­zione dell’agevolazione al da­tore di lavoro, mediante una richiesta scritta.

Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati

Gli sportivi professionisti “impatriati” in possesso dei previsti requisiti devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il perio­do d’impo­sta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presi­denza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2024

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2024, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da par­­te di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in alcuna delle abitazioni per le quali il di­chia­­­ran­­te è ti­to­­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente del­la famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­za di for­nitura di energia elettrica, di un appa­rec­chio te­le­vi­sivo ulteriore rispetto a quello per cui è sta­ta pre­­sentata una denunzia di cessazione del­l’ab­bo­namento ra­dio-te­le­visivo per “suggella­men­­­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­l’A­­gen­­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato sen­­­­za busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telema­ti­ca, di­ret­ta­mente o tramite un intermediario abi­li­tato, o tra­­mite po­sta elettronica certificata (PEC).

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

SCADENZE DEL 01-07-2024

Regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 18%.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024.

Estromissione immobili strumenta-li imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il ver­sa­men­to della seconda e ultima rata, pari al 40%, del­l’imposta so­stitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, do­­­vuta per l’estromissione agevolata dall’ambito im­pren­­ditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2022, effettuata dall’1.1.2023 al 31.5.2023;
  • con effetto dall’1.1.2023.

Dichiarazione IMU 2023

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2023, qualora obbliga­toria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esen­zione degli immobili occupati abusivamente da terzi;
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2023:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio 2023 entro il 31.5.2024, devono versare l’imposta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:

  • relativo all’esercizio 2023;
  • che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio 2021.

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere su­periore a una quota pari allo 0,26%:

  • dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale;
  • con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio 2022.

In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:

  • un importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta dovuta;
  • a tal fine individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro l’1.7.2024 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2024 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
  • entro il 15.10.2024.

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RU e RS), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2024.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro K del mo­dello 730/2024.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abili­­­­tati;
  • entro il 15.10.2024.

Regolarizzazione modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2024 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichia­ra­zione RED­DITI PF 2023 relativa al 2022;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2023.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un sett­imo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le san­­zioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­te­res­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2024 pos­­­­sono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello RED­DITI PF 2024 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele pre­­­­­­sen­­ta­zione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versa­men­ti del 2023 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 15.10.2024.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­mobili con decorrenza inizio mese di giugno 2024 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con de­correnza inizio mese di giugno 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2023 da per­sone fisiche, al di fuori dell’esercizio di atti­vità d’im­­­presa, comprese le sublocazioni e le con­ces­sioni in go­di­­­mento a terzi a titolo oneroso da parte del comodata­rio;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al con­tributo di soggiorno:

  • con riferimento all’anno 2023;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abi­litato;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

SCADENZE DEL 01-07-2024(*)

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2023 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2024 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2024 del­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2024 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2024 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2023;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2023 o in ac­conto per il 2024 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2024, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2023;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2023

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

(*)  Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione    dagli ISA.

Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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