Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di luglio 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 12-07-2024

Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano in­vestimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), devono comunicare in via telematica all’Agenza delle Entrate:

  • i dati relativi agli investimenti e l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024;
  • utilizzando il modello approvato con il provv. 11.6.2024 n. 262747 e l’apposito software “ZES unica” disponibile sul sito dell’Agenzia;
  • ai fini del riconoscimento del previsto credito d’im­posta ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZE DEL 15-07-2024

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dall’1.12.2023 al 15.1.2024 (terzo periodo di incentivazione).

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL 16-07-2024

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (mo­del­lo IVA 2024), devono versare la quinta rata, con appli­ca­zione dei previsti in­teressi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2023 è av­venuto entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), deve essere ver­sa­ta la secon­da rata, con applicazione delle previste mag­gio­ra­zioni e interessi.

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pa­ri allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre­tate al 31.12.2023, derivanti dall’applicazione degli “scu­di fi­sca­­li” succedutesi nel tempo.

SCADENZA DEL 17-07-2024

Ravvedimento acconto IMU 2024

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, in­sufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto do­vuto per il 2024, la cui scadenza era il 17.6.2024, con applicazio­ne della sanzione ridotta del­l’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

SCADENZA DEL 20-07-2024

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione perio­dica abi­­litati de­­vono comunicare all’Agenzia delle En­trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre aprile-giugno 2024.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­litati.

SCADENZA DEL 22-07-2024

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at­tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono presentare al Comitato centrale per l’Al­­bo nazionale degli autotrasportatori, in via tele­ma­ti­ca, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi de­rivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

  • in relazione all’anno 2023;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 5.6.2024 ed entro le ore 14.00 dell’11.6.2024.

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 23.7.2024.

SCADENZE DEL 23-07-2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2024 e le schede per la de­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei con­­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2024, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­me­diario abilitato, ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­litato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

SCADENZE DEL 25-07-2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2024, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2024, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di apri­­le, maggio e giu­gno 2024, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 29-07-2024

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2023

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2023 (mo­dello IVA 2024).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, della di­chia­ra­zio­­ne omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridot­ta ad un deci­mo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2023 (mo­del­lo IVA 2024):

  • mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­tamente o tramite un interme­dia­rio abi­litato, del­la di­chia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzio­­ne, ridotta a un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

SCADENZE DEL 31-07-2024(*)

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2023 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­­conto per l’anno 2024 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2024 del­­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2024 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2024 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2023;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2024, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, con la maggio­razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2023;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2023

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all’1.7.2024) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 2.7.2024 - 31.7.2024.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il rendi­conto entro il 31.5.2024, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, con la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, con tale mag­giorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

(*)     Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA. Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

SCADENZE DEL 31-07-2024

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i re­lativi conguagli, devono effettuare il versamento con il mo­dello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle som­me a debito che derivano dal modello 730/2024.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2024

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2023;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2024, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il ver­sa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2024, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, in ba­se a dispo­sizioni di legge, hanno approvato il bilancio 2023 a giugno 2024 devono versare l’im­po­sta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sul­l’am­montare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:

  • relativo all’esercizio 2023;
  • che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio 2021.

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere su­periore a una quota pari allo 0,26%:

  • dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale;
  • con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio 2022.

In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le ban­­che possono destinare a una riserva non distribuibile:

  • un importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta dovuta;
  • a tal fine individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.

Comunicazioni integrative credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) e che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 12.6.2024 al 12.7.2024, la comunicazione per il riconoscimento del credito d’imposta ai sen­si dell’art. 16 del DL 124/2023, possono iniziare a presentare alla stessa Agenzia una comunicazione integrativa per indicare gli investimenti:

  • realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione ori­ginaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

La presentazione delle comunicazioni integrative deve avvenire:

  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747 e l’apposito software “ZES unica” disponibile sul sito dell’Agenzia;
  • entro il 17.1.2025.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2024;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­­zia del­­­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­to­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giu­gno 2024 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati mem­­bri del­l’Unione europea diversi da quello del pre­sta­tore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piat­tafor­me digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto pro­prio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­te­nere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2024.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2024 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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