PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di luglio 2024
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 12-07-2024
Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), devono comunicare in via telematica all’Agenza delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
SCADENZE DEL 15-07-2024
Documentazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-07-2024
Versamento rata saldo IVA 2023
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2023 è avvenuto entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
Imposta di bollo speciale
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2023, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
SCADENZA DEL 17-07-2024
Ravvedimento acconto IMU 2024
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2024, la cui scadenza era il 17.6.2024, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
SCADENZA DEL 20-07-2024
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2024.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZA DEL 22-07-2024
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 23.7.2024.
SCADENZE DEL 23-07-2024
Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
SCADENZE DEL 25-07-2024
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 29-07-2024
Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2023
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (modello IVA 2024).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (modello IVA 2024):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZE DEL 31-07-2024(*)
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2023
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all’1.7.2024) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 2.7.2024 - 31.7.2024.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
(*) Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA. Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.
SCADENZE DEL 31-07-2024
Versamenti derivanti dai modelli 730/2024
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2024
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2024
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche
Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, in base a disposizioni di legge, hanno approvato il bilancio 2023 a giugno 2024 devono versare l’imposta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26%:
In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:
Comunicazioni integrative credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Le imprese che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) e che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 12.6.2024 al 12.7.2024, la comunicazione per il riconoscimento del credito d’imposta ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, possono iniziare a presentare alla stessa Agenzia una comunicazione integrativa per indicare gli investimenti:
La presentazione delle comunicazioni integrative deve avvenire:
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2024 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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