PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2024
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 08-03-2024
Presentazione autocertificazione per contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator
Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, un’apposita autocertificazione al Ministero del Turismo:
La mancata presentazione dell’autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di beneficiare del contributo.
Presentazione domande bonus edicole
Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il contributo una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
SCADENZE DEL 15-03-2024
Pagamento rate scadute della “rottamazione-quater” dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), possono effettuare il pagamento tardivo delle rate scadute fino al 28.2.2024, senza che si determini la decadenza dalla definizione.
La proroga in esame si applica anche ai soggetti dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alle rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024.
I suddetti versamenti possono avvenire con un ritardo non superiore a 5 giorni (saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024).
In ogni caso, alle restanti rate del piano di rateizzazione rimangono applicabili le scadenze originarie.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole
Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche
Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:
per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023;
tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’indirizzo http://doc.cultura.gov.it/.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
SCADENZE DEL 16-03-2024
Trasmissione dati spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2023, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Certificazione redditi da lavoro
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2023:
delle somme e valori corrisposti;
delle ritenute operate;
delle detrazioni d’imposta effettuate;
dei contributi previdenziali trattenuti.
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Se la certificazione relativa al 2023 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2023” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2023), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2024”.
Certificazione dividendi
I soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).
Certificazione capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2023.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
Altre certificazioni
I sostituti d’imposta devono rilascare le altre certificazioni, relative al 2023, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
delle ritenute operate.
SCADENZE DEL 18-03-2024
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2023:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Possono essere inviate dopo il 18.3.2024 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2024 (31.10.2024) le certificazioni contenenti redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011);
le provvigioni;
i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2024
I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2024.
La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2024”.
Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica
Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2023, per il pagamento delle spese per:
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
Trasmissione dati mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi all’anno 2023 degli interessi passivi e oneri accessori;
in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
Trasmissione dati contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
i dati relativi all’anno 2023 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni);
in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
Trasmissione dati contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi all’anno 2023 dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
Trasmissione dati previdenza complementare
Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell’anno 2023, senza il tramite del sostituto d’imposta;
in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2023, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;
ai contributi versati nell’anno 2023, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta.
Trasmissione dati spese funebri
I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno 2023, con riferimento a ciascun decesso;
i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
Trasmissione dati spese asili nido
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
alle spese sostenute dai genitori nel 2023, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
ai rimborsi delle rette, erogati nel 2023, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido.
Trasmissione dati spese scolastiche
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
delle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno 2023 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
in relazione a ciascuno studente.
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.
Trasmissione dati spese universitarie
Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi all’anno 2023 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;
con riferimento a ciascuno studente.
Trasmissione dati rimborsi spese universitarie
I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell’anno 2023;
con riferimento a ciascuno studente.
Trasmissione dati erogazioni liberali
Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico
Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
sostenute nell’anno 2023 da persone fisiche;
con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.
Tassa numerazione e bollatura libri e registri
Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
dal numero dei libri e registri;
dalle relative pagine.
Versamento saldo IVA 2023
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il 31.7.2024, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
La suddetta disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2024, non supera il limite di 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 non supera 100 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 non è di almeno 500 euro
Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023
Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
della terza delle 5 rate mensili di pari importo;
con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo.
SCADENZA DEL 22-03-2024
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.it.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.
SCADENZA DEL 25-03-2024
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
i modelli relativi al mese di gennaio e febbraio2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 29-03-2024
Variazione richiesta di rimborso in compensazione
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2023 e IRAP 2023, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito.
SCADENZE DEL 31-03-2024
Adesione al ravvedimento operoso “speciale” per il periodo d’imposta 2022
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
A tali fini, entro il 31.3.2024:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:
le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
le violazioni formali.
Definizione delle irregolarità formali
I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 e che entro il 31.3.2023 hanno aderito alla relativa definizione con versamento della prima rate delle somme dovute, devono:
Si ricorda che:
le somme dovute per la definizione ammontano a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
ciascuna rata è pari alla metà delle somme dovute.
Modello “ EAS”
Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);
le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati
I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo, nell’anno 2023;
in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’accordo di mediazione nell’anno 2023;
al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.
Presentazione domande per il “bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2023 devono presentare la domanda:
per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2023, relativi alla quotazione;
al Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo PEC dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, utilizzando l’apposito modulo e allegando la prevista documentazione.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”
Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2023:
al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 02-04-2024
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nell’anno 2024;
al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione per la “Tobin Tax”
I contribuenti che, nel 2023, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2022, 2021 e 2020, relative agli interventi di:
Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali
Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2023 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2023 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Trasmissioni dati erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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