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PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA 14-03-2025

Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscrit­te nel Registro nazionale delle attività sportive dilet­tantistiche (RASD) al 31.12.2024, devono inviare tele­ma­ticamente una dichiarazione riguardante:

  • l’aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;
  • l’aggiornamento degli amministratori in carica;
  • i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;
  • ogni altra modifica intervenuta nell’anno 2024.

Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Orga­ni­smo sportivo di affiliazione o, in mancanza, diretta­mente attraverso la piattaforma del Registro.

SCADENZA 15-03-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di febbraio 2025 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di febbraio 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di im­porto non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZA 16-03-2025

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detra­zione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici;
  • superamento delle barriere architettoniche.

SCADENZE 17-03-2025

Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. di­pen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­­­sionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2024:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della Certificazione Unica 2025, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”).

Se la certificazione relativa al 2024 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova Certificazione Unica 2025.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2024.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2024:

  • utilizzando il modello “ordinario” della Certifica­zio­­ne Uni­ca 2025, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”).

Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o pro-fessione abituale di soggetti diversi dai suddetti contri-buenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agen­zia delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025.

Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2025

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2025.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della Certificazione Uni­ca 2025.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Trasmissione dati spese per interventi su parti condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2024 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di si­ste­mazione a verde, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione non è dovuta qualora, con rife­ri­men­to alle spese sostenute nel 2024 per la totalità degli inter­ven­ti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la ces­sio­ne del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2024, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2024, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2024 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­ret­­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2024 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2024 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2024, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2024, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2024, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­gra­fe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2024, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­ce­vono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tri­bu­taria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2024, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2024, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2024 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2024 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2024;
  • con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati erogazioni liberali

Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmet­tere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­ret­tamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “trac­ciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2024, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via tele-matica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

  • sostenute nell’anno 2024 da persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l’indicazione del relativo codice fiscale).

La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.

Versamento saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2025, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2025, maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2025;
  • versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio e feb­bra­­io 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versa­mento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichia­razione dei redditi, devono effettuare il versa­mento:

  • della terza delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

SCADENZA 25-03-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­plifi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE 31-03-2025

Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale

I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all’attività di accer­ta­mento a fronte del versamento di un’imposta sostituti­va per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.

Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.

Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

  • entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2024:

  • contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, diversi da quelli corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”);
  • utilizzando il modello “ordinario” della Certifica­zio­­ne Uni­ca 2025, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante le spese sostenute dall’1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICA2025” disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.

Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante le spese sostenute dall’1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025” disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2024 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.

Sono esentati dall’obbligo in esame:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2025;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2024.
  •  

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2024 devono presen­tare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2024, relativi alla quotazione;
  • al Ministero delle Imprese e del made in Italy, all’in­­di­riz­­zo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2024:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati

I soggetti che hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

  • in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo, nell’anno 2024;
  • in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’ac­cor­do di mediazione nell’anno 2024;
  • al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2025 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Dichiarazione per la “tobin tax”

I contribuenti che, nel 2024, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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