PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2022.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 07-11-2022
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
SCADENZE DEL 10-11-2022
Consegna modelli 730/2022 integrativi
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:
Trasmissione telematica modelli 730/2022 integrativi
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’A-genzia delle Entrate:
SCADENZA DEL 14-11-2022
Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici
Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
SCADENZE DEL 15-11-2022
Rivalutazione partecipazioni non quotate
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
Rivalutazione terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.
Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.
Presentazione domande contributi a fondo perduto industria conciaria
Le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto pos-sono iniziare a presentare a Invitalia, dalle ore 10.00, le domande:
Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-11-22
Domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:
Versamento rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:
Versamento IVA 3° trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:
Versamento IVA 3° trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2022.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:
Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19
I soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, devono effettuare i versamenti:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 20-11-2022
Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici
del Consiglio dei Ministri; Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:
SCADENZE DEL 21-11-2022
Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi ucraina
Le imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Regolarizzazione versamento imposte dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
SCADENZA DEL 25-11-2022
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
SCADENZA DEL 28-11-2022
Revoca effetti fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta devono presentare la dichiarazione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:
La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori alberghiero e termale che hanno effettuato la rivalutazione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita.
SCADENZE DEL 30-11-2022
Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19
I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l’emergenza COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.
L’autodichiarazione va presentata:
In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Entro il termine in esame è possibile restituire volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.
Remissione“in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie
I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferimento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:
Termine presentazione istanze per la “super-ACE”
Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, se non già effettuata, l’apposita comunicazione:
L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credit
d’imposta sono condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.
Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi Ucraina
Le piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole, della silvicoltura e della pesca, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di contributo a fondo perduto:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Presentazione domande indennità del “Buono Fiere”
Le imprese con sede operativa in Italia devono inviare in via telematica, entro le ore 17.00, le domande:
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell’agevolazione.
Presentazione domande indennità una tantum
I professionisti iscritti alle Casse professionali di previdenza e assistenza e i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare all’ente previdenziale di iscrizione la domanda:
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022 devono presentare in via telematica:
Spedizione modello REDDITI PF 2022 dall’estero
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2022:
Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
La presentazione può avvenire:
Trasmissione telematica quadro VO
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
Trasmissione telematica modello CNM
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2022:
Opzione per il consolidato fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:
Opzione per la trasparenza fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
Opzione per la “tonnage tax”
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.
Opzione pere la determinazione dell’IRAP in base al bilancio
Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
Regolarizzazione modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via telematica entro il 30.11.2022, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022:
Registro beni ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
Remissione “in bonis”
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:
Versamenti rate sospese della “rottamazione delle cartelle”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”), devono effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, relativo:
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti contribuenti INPS da modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2021, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.
Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022:
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SC 2022 ed ENC 2022
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, relativo:
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022.
Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti versamenti in acconto.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Trattenuta acconti da 730/2022
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.
Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:
Versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico
I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo straordinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.
Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)
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Bando per il rafforzamento e l’aggregazione delle attività libero professionali
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