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PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 11-11-2024

Consegna modelli 730/2024 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

  • modello 730/2024 integrativo elaborato;
  • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Trasmissione telematica modelli 730/2024 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’Agen­zia delle Entrate:

  • i modelli 730/2024 integrativi elaborati;
  • la comunicazione dei risultati con­tabili dei mo­delli 730/2024 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettua­zione dei con­gua­gli in capo al con­tri­buente.

SCADENZE DEL 15-11-2024

Rata Rivalutazione all’1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2023, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 16%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

Rata Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022.

Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­­mer­ciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese di settembre 2024 o ad operazioni effet­tuate nel mese di ottobre 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL 18-11-2024

Comunicazione investimenti nel Mezzogiorno delle imprese agricole della pesca

Le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acqua­coltura, titolari di reddito d’impresa, devono presentare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • al fine di beneficiare del credito d’imposta per l’ac­qui­­sizione, nel 2023, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle zone as­sistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise;
  • utilizzando lo specifico modello approvato dall’A­gen­zia e il software denominato “CIMAGRICOLTURA23” disponibile gratuitamente sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Versamento rate imposte e contribuiti

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata en­tro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ottobre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­samento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ot­to­bre 2024 non supera il limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zio­ne per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

  • È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA terzo trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2024;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

Versamento IVA terzo trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2024;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti 3°rata

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2024.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a OTTOBRE 2024.

SCADENZA DEL 25-11-2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di OTTOBRE 2024, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di OTTOBRE 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di OTTOBRE 2024, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 28-11-2024

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno effettuato in­sufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era l’30-08-2024 pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.08.2024 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” dell’31.7.2024, per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2025;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

SCADENZE DEL 30-11-2024

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2024 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prez­­zi rilevati nel mese di dicembre 2023;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le parte­ci­pa­zio­ni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abili­tato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari im­­porto.

Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus

I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano del­l’as­severazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:

  • in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024;
  • riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024.

Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.

Presentazione modelli REDDITI PF integrativi

Gli imprenditori e i professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono presentare i modelli REDDITI PF 2022 integrativi, relativi al periodo d’imposta 2021, per regolarizzare:

  • le omissioni nella compilazione del quadro RS (righi da RS375 a RS 381) riguardanti le informazioni relative all’attività svolta, ai sensi dell’art. 1 co. 73 della suddetta L. 190/2014 (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550);
  • senza il versamento di sanzioni, ai sensi dell’art. 6 del DL 132/2023.

Trattenuta acconti da 730/2024       

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2024, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte re­sidua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

SCADENZE DEL 2-12-2024

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023) e che hanno presentato la comunicazione “or­di­naria” per l’accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunica­zio­ne integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2024 degli investimenti; possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d’imposta maturato;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA INTEGRATIVA” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Versamento rata per regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la seconda e ultima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 18%.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamento acconti imposte da Modello Redditi PF 2024

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, rela­tivo:

  • all’IRPEF;
  • alla ce­dolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sosti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­­buenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sosti­tutiva del 15% o 5% per i con­tri­­buenti rientranti nel regime fiscale for­fet­tario ex
    L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie al­­l’este­ro);
  • all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il ma­teriale pornografico e di incitamento alla vio­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRPEF (o dell’imposta sostitutiva del regime forfetario) è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti contributi INPS da Modello Redditi PF 2024

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2023, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2024, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2024, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale.

Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da Modello Redditi SP 2024

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, rela­tivo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le so­cietà “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il ma­­­teriale pornografico e di incitamento alla vio­­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro;
  • all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2024.

Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche iva 3 Trimestre 2024

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre luglio-settembre 2024;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2024.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2024, qualora complessivamente di importo infe­rio­re a 5.000,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di novembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di novembre 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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