Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-10-2024

Modifica acconto da 730/2024

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2024 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2024.

SCADENZA DEL 11-10-2024

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al quarto pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad ele­vata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZA DEL 15-10-2024

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese di settembre 2024 o ad operazioni effet­tuate nel mese di settembre  2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL 16-10-2024

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata en­tro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di settembre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel tri­me­stre luglio-settembre 2024;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2024.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zio­ne per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

  • È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a settembre 2024.

SCADENZA DEL 21-10-2024

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2024.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

SCADENZE DEL 25-10-2024

Presentazione modelli 730/2024 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2024 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un mi­nor debito o un maggior credito del con­tri­buen­te ri­spet­­to alla dichiarazione originaria, ovvero per cor­reg­ge­­re errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abi­li­ta­to, anche se il modello 730/2024 ori­gi­na­rio è sta­to presentato al sostituto d’imposta che pre­­­­sta assistenza fiscale diretta oppure trasmes­so di­ret­tamente in via telematica all’A­gen­zia delle Entra­te dal contribuente.

Ai modelli 730/2024 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2024 integrativo può essere pre­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2024, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre luglio-settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa mediante trasmissione telematica

I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE 28-10-2024

  • Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022
    n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 26.8.2024 all’11.10.2024 (quarto periodo di incentivazione).

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell’11.4.2025.

SCADENZE 29-10-2024

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era l’31.7.2024 pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno effettuato in­sufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era l’31.7.2024 pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” dell’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2025;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

SCADENZA 30-10-2024

Versamento “conguaglio” contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della seconda e ultima rata del con­tri­bu­to di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al be­ne­ficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6
co. 1 e 2 del DL 145/2023.

In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:

  • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
  • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della prima rata è scaduto il 30.5.2024.

SCADENZE 31-10-2024

Adesione al concordato preventivo

I soggetti:

  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), pos­sono aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, mediante la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato al modello REDDITI 2024;
  • in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono ade­rire al concordato preventivo per l’anno 2024, ai fini delle imposte dirette, mediante la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

  • l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

  • entro il 16.12.2024, in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2024, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus

I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano del­l’as­severazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:

  • in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024;
  • riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024.

Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.

In caso di SAL approvati successivamente all’1.10.2024, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’ap­prova-zione del SAL.

Presentazione domande contributo a fondo perduto per interventi superbonus

Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di im­prese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” nel­l’an­no 2023 non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’ap­po­sita procedura disponibile sul relativo sito, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:

  • relativo alle spese effettuate con bonifico tra l’1.1.2024 ed il 31.10.2024, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 70%;
  • a condizione che tali interventi abbiano raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
  • qualora l’unità immobiliare (anche non adibita ad abitazione principale) oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o in qualità di detentore.

L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Trasmissione telematiche Certificazione Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2024”, relative al 2023, riguar­danti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’e­ser­­cizio abi­­tuale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per con­tratti di appalto;
  • i redditi esenti.

Presentazione modelli 770/2024

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

  • il modello 770/2024;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­­tati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2024 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

Regolarizzazione modelli 770/2023

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2023, re­la­tivi al 2022;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ri­te­nu­te, com­messe nel 2023;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti di ri­te­­nute del 2023.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un set­timo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zio­ni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­ressi le­gali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse vio­lazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni inte­­­gra­tive.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, diret­ta­mente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

  • il modello REDDITI 2024;
  • il modello IRAP 2024 (se soggetti passivi IRAP).

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024; il qua­dro AC del modello REDDITI PF 2024 deve es­sere pre­sen­tato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2024;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari a­bi­­li­ta­ti.

Spedizione modello REDDITI PF 2024 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2024:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Presentazione schede 2-5-8 per mille

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le schede per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scien­ti­fi­ca e del­l’uni­versità e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione reli­gio­sa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi de­gli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio posta­le.

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di pre-sen­tazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

  • in allegato al­la dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti.

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­matica il modello CNM 2024:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2024.

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’eser­ci­zio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’im-posta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’eser­cizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della traspa­renza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’im-posta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comu-nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Opzione per la “tonnage tax

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione for-fe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico internazio­nale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’im-posta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun decennio di va­lidità del­­l’op­zione.

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Le società di persone com­merciali, in contabilità ordi­naria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’eser­cizio del-l’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capi-tali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello IRAP 2024.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via tele­ma­tica entro il 31.10.2024, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichia­ra­zioni RED­DI­TI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023, re­la­tive al 2022;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2023.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024:

  • devono presentare in via telematica il modello RED­DITI 2024 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­­de­le presen­tazione delle dichiarazioni re­la­­tive al 2022 e agli anni precedenti e gli omes­si, insuf­fi­cien­ti o tardivi versa­men­ti del 2023 e degli anni prece­denti.

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via te­le­­­matica devo-no annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, so­prav­ve­nien­­­­­ze attive, minusvalenze, sopravve­nienze pas­­­­­­­si­­ve, perdite di beni strumentali, one­ri di utilità socia­le, ammortamenti, ac­can­to­na­menti di quie­scen­za e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in cate­go­rie omogenee per natura e per valore.

Remissione in bonis

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2023:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2024.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel mo­­dello F24.

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-so­ste­nibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 4.3.2024 al 22.3.2024.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2024;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione del-l’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-set­tembre 2024 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mit­tenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del-l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’ope­razione.

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2023 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisi­che, enti non commerciali, società semplici e as­so­ciazioni equi­parate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più ope­­­razioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’opera­zio­ne frazionata.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di ottobre2024 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di ottobre 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2024, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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